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Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine

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Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Art. 58d Valutazione dell’economicità e della qualità

1 La valutazione dell’economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effettuata mediante un confronto dei costi delle prestazioni ospedaliere a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corretti per il grado di gravità.

2 La valutazione dell’economicità delle case di cura è effettuata mediante un confronto dei costi delle cure in caso di malattia corretti in funzione del bisogno di cure delle persone assicurate.

3 Nella valutazione della qualità degli ospedali si deve esaminare se in particolare i requisiti minimi seguenti sono rispettati per tutto l’ospedale:

a. la dotazione di personale specializzato in relazione ai gruppi di prestazioni e il ricorso a perizie adattate al fabbisogno,

b. la partecipazione alle misurazioni della qualità condotte su scala nazionale,

c. la presenza di una cultura della sicurezza, in particolare l’applicazione di un sistema di segnalazione di errori e danni e il collegamento a una rete di reporting uniforme a livello nazionale,

d. l’impiego di un sistema di gestione della qualità,

e. l’applicazione di standard professionali,

f. la garanzia della sicurezza delle terapie farmacologiche, in particolare mediante la prescrizione e la dispensazione elettroniche di medicamenti.

4 Nella valutazione della qualità delle case di cura e delle case per partorienti si deve esaminare se in particolare i requisiti minimi seguenti sono rispettati per tutta la casa di cura o tutta la casa per partorienti:

a. la dotazione di personale specializzato e il ricorso a perizie adattate al fabbisogno,

b. la partecipazione a misurazioni della qualità condotte su scala nazionale,

c. la presenza di una cultura della sicurezza, in particolare l’applicazione di un sistema di segnalazione di errori e danni,

d. l’impiego di un sistema di gestione della qualità,

e. l’applicazione di standard professionali, in particolare l’esistenza di un piano scritto di trattamento e di cura e

f. la garanzia della sicurezza delle terapie farmacologiche nella prescrizione e nella dispensazione di medicamenti.