Progetto
Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine
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Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
2 A ogni istituto figurante negli elenchi è attribuito un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LA- Mal.
3 Negli elenchi è riportato per ogni ospedale il ventaglio di prestazioni previsto dal mandato di prestazioni. I mandati di prestazioni sono attribuiti per l’intero ventaglio di prestazioni degli ospedali e delle case per partorienti.
4 Nell’ambito della medicina altamente specializzata, l’organo decisionale intercantonale competente stabilisce i settori parziali del ventaglio di prestazioni e le relative condizioni.
5 Nei mandati di prestazioni attribuiti nel quadro delle pianificazioni ospedaliere cantonali è stabilito, per ogni gruppo di prestazioni, quali delle seguenti condizioni debbano essere adempiute:
a. disponibilità di un’offerta di base in medicina interna e chirurgia;
b. disponibilità e perfezionamento dei medici specialisti;
c. disponibilità e livello di requisiti del pronto soccorso;
d. disponibilità e livello di requisiti del reparto cure intense;
e. gruppi di prestazioni connesse internamente all’ospedale o in cooperazione con altri ospedali;
f. garanzia della qualità, segnatamente discussione interdisciplinare dei casi;
g. numero minimo di casi;
h. altri parametri secondo il diritto cantonale.
6 I mandati di prestazioni possono inoltre prevedere in particolare le condizioni seguenti:
a. nel settore ospedaliero somatico acuto, i volumi massimi di prestazioni;
b. nel settore ospedaliero della psichiatria e della riabilitazione nonché nel settore delle case di cura, i volumi massimi di prestazioni o i numeri massimi di posti letto;
c. le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni.
5I mandati di prestazione degli ospedali prevedono come condizione il divieto di sistemi di incentivi economici inappropriati volti a un aumento del volume delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o al non rispetto dell’obbligo di ammissione ai sensi dell’articolo 41a della legge.