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Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine

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Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Allegato (Cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 20023 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie:

Art. 9 cpv. 5bis

5bis Alla contabilità analitica degli ospedali e delle case di cura deve essere allegato un attestato di un organo di revisione esterno che documenta la piena conformità della contabilità analitica approntata con le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 10abisDeterminazione dei costi corretti per il grado di gravità nel caso di

un modello di rimunerazione di tipo DRG

1 Ai costi per tutti i casi DRG risultanti dalla contabilità analitica per unità finali di imputazione, che devono essere imputati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, occorre applicare in particolare le deduzioni per:

a. i costi delle prestazioni che non devono essere assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma che vengono comunque addebitate alle unità finali d’imputazione di cui ci si avvale per il calcolo del prezzo base, segnatamente le prestazioni economicamente di interesse generale come la ricerca e l’insegnamento universitario, il personale di sicurezza, le relazioni pubbliche e il marketing;

b. i costi delle prestazioni supplementari fornite ai pazienti e fatturate direttamente a questi ultimi;

c. i costi per casi DRG non valutati;

d. le rimunerazioni supplementari;

e. i costi degli onorari dei medici per prestazioni fornite a pazienti con assicurazioni complementari;

f. i costi corrispondenti allo standard per i pazienti con assicurazioni complementari;

g. gli oneri effettivi per interessi;

h. le perdite su debitori.

3 RS 832.104