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Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine
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Assicurazione malattie. O
Art. 59c Tariffazione
1L’autorità che approva ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4 LAMal verifica che la convenzione tariffaria rispetti segnatamente i principi seguenti:
a. la tariffa copre al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente;
b. la tariffa copre al massimo i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni;
c. un cambiamento del modello tariffale non comporta costi supplementari.
2In un modello di rimunerazione di tipo DRG i principi di cui al capoverso 1 si riferiscono al fornitore di prestazioni che costituisce il riferimento secondo l’articolo 59cbiscapoverso 1.
3 Le parti contraenti devono verificare regolarmente le tariffe e adeguarle se il rispetto dei principi enunciati nel capoverso 1 non è più garantito. Inoltre, devono valutare se nelle strutture tariffali per singola prestazione sono previste per le prestazioni posizioni che possono essere riunite. Le autorità competenti devono essere informate dei risultati di dette verifiche.
4 L’autorità competente applica per analogia i capoversi 1 e 3 all’atto di stabilire le tariffe ai sensi degli articoli 43 capoverso 5, 47 o 48 LAMal e all’atto di adeguare la struttura tariffale secondo l’articolo 43 capoverso 5bisLAMal.
Art. 59cbisCalcolo della tariffa nel caso di un modello di rimunerazione di tipo
DRG
1 Per il calcolo della tariffa nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG si determina un valore di riferimento sulla base dei costi del fornitore di prestazioni che costituisce il riferimento. Il valore di riferimento è determinato come segue:
a. in un primo tempo si calcolano i costi per singolo caso o giornalieri corretti per il grado di gravità, ricavati secondo l’articolo 10abiscapoverso 3 dell’ordinanza del 3 luglio 20022 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre), di tutti i fornitori di prestazioni della Svizzera che fatturano le proprie prestazioni secondo lo stesso modello di rimunerazione. Non vengono utilizzati i dati che:
1. sono qualitativamente inidonei a permettere di ricavare in modo trasparente i costi per singolo caso o giornalieri,
2. non possono essere utilizzati per altri motivi comprovabili;
b. in un secondo tempo si scelgono come valore di riferimento i costi per singolo caso o giornalieri, corretti per il grado di gravità, del fornitore di prestazioni che in rapporto al numero di fornitori di prestazioni corrisponde al massimo al 25° percentile.