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Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine

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Assicurazione malattie. O

2 Ai costi adeguati secondo il capoverso 1 occorre applicare un supplemento per gli interessi sull’attivo circolante necessario all’esercizio basati sul rendimento medio annuo delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a 10 anni e termine di pagamento di 40 giorni.

3 I costi per singolo caso o giornalieri corretti per il grado di gravità sono determinati dividendo i costi adeguati secondo i capoversi 1 e 2 per la somma dei pesi dei costi netti della versione della struttura tariffale dell’anno civile della contabilità analitica.

2. Ordinanza del 20 dicembre 19824 sull’assicurazione contro gli infortuni:

Art. 15 cpv. 2 e 2bis

2 Se l’assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o per motivi d’ordine medico un altro ospedale, l’assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest’altro ospedale o di quello appropriato più vicino. L’ospedale ha diritto solamente al rimborso di queste spese. 2bis Sono considerati motivi d’ordine medico secondo il capoverso 2 i casi d’emergenza e quelli in cui la prestazione necessaria non è offerta in alcun ospedale convenzionato ai sensi del capoverso 1.

4 RS 832.202