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Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine
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Assicurazione malattie. O
5 Nella valutazione della qualità degli ospedali, delle case di cura e delle case per partorienti possono essere considerati come criteri di selezione i risultati di misurazioni della qualità condotte su scala nazionale.
6 Nel settore ospedaliero occorre tener conto dello sfruttamento di sinergie e considerare il potenziale di ottimizzazione insito nella concentrazione di gruppi di prestazioni ai fini dell’economicità e della qualità delle prestazioni.
7 La determinazione delle condizioni per gruppo di prestazioni negli ospedali e nelle case per partorienti è parte integrante della valutazione dell’economicità e della qualità.
8 La valutazione dell’economicità e della qualità può basarsi sui risultati di altri Cantoni purché siano recenti e significativi per quanto riguarda il ventaglio di prestazioni da fornire.
Art. 58e Coordinamento intercantonale delle pianificazioni
1 In adempimento all’obbligo di coordinamento delle pianificazioni secondo l’articolo 39 capoverso 2 LAMal si deve in particolare:
a. analizzare le necessarie informazioni sui flussi di pazienti e scambiarle con i Cantoni interessati;
b. valutare il potenziale di economicità e di qualità di cure ospedaliere intercantonali;
c. coordinare le misure di pianificazione con i Cantoni interessati.
2 Dalla pianificazione di un Cantone sono interessati:
a. i Cantoni in cui hanno sede uno o più istituti extracantonali che figurano o si prevede figureranno nell’elenco del Cantone che pianifica,
b. i Cantoni nel cui elenco figurano o si prevede figureranno uno o più istituti extracantonali che hanno sede nel Cantone che pianifica,
c. i Cantoni per la cui pianificazione sono importanti gli attuali o previsti flussi intercantonali di pazienti dal Cantone che pianifica o negli istituti intercantonali del Cantone che pianifica,
d. i Cantoni che, nell’ambito di cure ospedaliere intercantonali, possono contribuire con la loro pianificazione a migliorare l’economicità e la qualità della fornitura di prestazioni.
Art. 58f Elenchi e mandati di prestazioni
1 Negli elenchi di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera LAMal sono riportati gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta determinata secondo l’articolo 58b capoverso 3.