Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine
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I crediti per fideiussioni solidali COVID-19 e i crediti per casi di rigore COVID-19 appartengono allo stesso rango. In linea di principio, in entrambi i casi si tratta di crediti di terzo grado.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
La Segreteria di Stato dell’economia è competente per gli aspetti dell’esecuzione della presente ordinanza che spettano alla Confederazione.
Art. 22 Entrata in vigore e durata di validità
Si prevede che l’ordinanza entri in vigore il 1° dicembre 2020 e sia applicabile fino al 31 dicembre 2021, termine di validità della legge COVID-19. Le regolamentazioni cantonali devono essere inoltrate alla SECO entro il 30 settembre 2020 e quest’ultima li deve approvare entro fine 2021 (cfr. art.16). Anche lo stanziamento o il pagamento di mutui, fideiussioni o garanzie nonché il pagamento di contributi a fondo perduto deve essere eseguito al più tardi entro fine 2021 (cfr. art. 10).
Per contro, le perdite dei Cantoni dovute a mutui, fideiussioni o garanzie dovrebbero prodursi perlopiù dopo il 31 dicembre 2021. Il pagamento regolato successivamente di tali perdite può tuttavia basarsi sulle assicurazioni fornite ai sensi degli articoli 16 e 10 durante il periodo di validità della legge COVID-19 e della presente ordinanza. Il pagamento può dunque essere effettuato anche se legge e ordinanza non saranno più in vigore; le disposizioni dell’ordinanza rimangono applicabili.
4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Per la Confederazione
Le ripercussioni finanziarie sul bilancio della Confederazione ammontano al massimo all’importo totale di cui all’articolo 15 (200 mio.). Tale importo verrà riesaminato sulla base dei riscontri ricevuti dai partecipanti alla consultazione. L’importo e il momento dei pagamenti dipendono dall’impostazione delle singole regolamentazioni cantonali e sono caratterizzati dall’incertezza. La maggior parte dei fondi dovrebbe essere versata nel 2021.
L’esecuzione compete alla SECO. Nell’ottica attuale i suoi costi dovrebbero ammontare a 1– 2 posti equivalenti a tempo pieno, che verosimilmente possono essere finanziati con mezzi esistenti.
Per i Cantoni
La decisione se e in quale misura adottare provvedimenti per i casi di rigore spetta ai Cantoni. Se i contributi massimi della Confederazione vengono impiegati integralmente, l’onere complessivo di tutti i Cantoni ammonta anch’esso a 200 milioni di franchi. A ciò si aggiungono le spese d’esecuzione cantonali, i cui importi possono variare notevolmente a seconda del tipo di provvedimento e del numero delle imprese. I Cantoni possono avvalersi dell’aiuto di terzi per l’esecuzione.