Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine
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500 000 franchi (di cui 250 000 dalla Confederazione).
Vengono sostenuti i provvedimenti cantonali versati o stanziati tra l’entrata in vigore della legge COVID-19 (26.9.2020) e fine 2021.
Limite massimo del contributo della Confederazione
Secondo la legge COVID-19, la Confederazione contribuisce alla metà delle uscite dei Cantoni per i casi di rigore. Attualmente, l’ordinanza prevede di limitare il contributo della Confederazione a 200 milioni di franchi. L’importo totale deve essere suddiviso tra i Cantoni in base a una chiave di ripartizione stabilita nell’ordinanza (due terzi secondo il PIL cantonale, un terzo secondo la popolazione residente). L’importo di 200 milioni è stato calcolato sulla base di una proiezione delle prime notifiche di fabbisogno di singoli Cantoni. Le richieste sono state presentate prima che Confederazione e Cantoni decidessero ulteriori provvedimenti per combattere la pandemia. Il Consiglio federale riesaminerà l’importo totale sulla base dei riscontri ricevuti dai partecipanti alla consultazione. Se il rischio dei casi di rigore dovesse aumentare sensibilmente a causa del decorso della pandemia e delle relative restrizioni della polizia sanitaria, il Consiglio federale adeguerà di conseguenza l’importo totale nell’ordinanza.
I Cantoni finanziano l’importo totale stanziato alle imprese e successivamente fatturano alla Confederazione la metà di tale importo. I contributi della Confederazione a mutui rimborsabili, fideiussioni o garanzie sono versati soltanto in caso di mancato pagamento. Per la concessione e la gestione di fideiussioni i Cantoni possono concludere accordi con terzi. I Cantoni garantiscono l’impiego di mezzi adeguati per la lotta agli abusi.
I Cantoni possono decidere di accordare fondi supplementari che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza. Essi devono procurare autonomamente i fondi necessari a tal fine.
3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Principio
Art. 1
Il capoverso 1 stabilisce il principio in base al quale la Confederazione finanzia per metà i provvedimenti adottati dai Cantoni per i casi di rigore fino al raggiungimento degli importi massimi cantonali purché i disciplinamenti cantonali soddisfino i requisiti minimi della presente ordinanza in merito ai criteri che danno alle imprese il diritto al sostegno e i Cantoni rispettino i requisiti minimi relativi a procedura, rendicontazione e controllo. La responsabilità spetta ai Cantoni: essi definiscono i provvedimenti per i casi di rigore. La decisione se e in qual misura adottare provvedimenti per i casi di rigore è di esclusiva competenza dei Cantoni.
Il capoverso 2 stabilisce che le imprese statali non hanno diritto ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore. Un provvedimento per i casi di rigore non deve quindi essere applicato se lo Stato detiene complessivamente oltre il 10 per cento del capitale dell’impresa richiedente. Questo perché una partecipazione maggiore è indice di un interesse strategico che rende ragionevole per i livelli statali competenti sostenere l’impresa con le proprie risorse (lett. a).
Nemmeno le cosiddette «società di comodo» possono beneficiare dei provvedimenti per i casi di rigore (lett. b).