Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine

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terno lordo (PIL) quale chiave di ripartizione. Per questo motivo la ripartizione dell’importo totale messo a disposizione dalla Confederazione ai Cantoni dovrebbe basarsi sulla combinazione della popolazione cantonale residente e del PIL cantonale. A tal fine viene costituito un parametro secondo il quale la quota cantonale della popolazione residente1 è ponderata con un terzo e la quota cantonale del PIL totale2 con due terzi. L’importo totale messo a disposizione dalla Confederazione viene ripartito sui Cantoni in base alle quote così calcolate (vedi la tabella nell’allegato dell’ordinanza).

Per l’elaborazione della presente ordinanza sono state esaminate, quali possibili chiavi di ripartizione, anche le quote dell’imposta sul valore aggiunto e le indennità per lavoro ridotto versate per Cantone. Nel complesso, la ripartizione in base alle quote dell’imposta sul valore aggiunto dovrebbe risultare simile a quella in base al PIL e quindi portare poco valore aggiunto. L’ammontare delle indennità per lavoro ridotto fornirebbe delle indicazioni sulle ripercussioni su singoli settori o imprese. Dato però che la soluzione dei casi di rigore è stata creata in particolare per le imprese che a causa della loro struttura operativa o della loro attività (ad es. spese per il personale basse rispetto al capitale o mancati guadagni senza la possibilità di risparmiare sui costi del personale) potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie nonostante l’indennità per perdita di guadagno e l’indennità per lavoro ridotto, il parametro del lavoro ridotto sembra piuttosto inadatto a determinare le quote cantonali.

La Confederazione partecipa ai provvedimenti a favore delle imprese fino a concorrenza dell’importo massimo cantonale; non vengono versati contributi per le spese di esecuzione dei Cantoni.

Art. 16 Presentazione della regolamentazione cantonale e approvazione di mas-

sima da parte della Confederazione

Il presupposto per la partecipazione della Confederazione è la previa presentazione di una regolamentazione cantonale relativa ai provvedimenti per i casi di rigore e la conferma da parte del Cantone che essa sia conforme alle disposizioni della presente ordinanza (cpv. 1).

Tramite la verifica da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) della regolamentazione cantonale alla conformità dell’ordinanza federale e la conferma della SECO al Cantone del rispetto dei requisiti minimi, si giunge a un accordo tra Confederazione e Cantone e la partecipazione della Confederazione ai provvedimenti cantonali fino ai massimali previsti è di massima considerata approvata (cpv. 2).

In linea di principio, l’approvazione della partecipazione della Confederazione deve poter avvenire mentre l’ordinanza è in vigore. Affinché la SECO disponga del tempo sufficiente per la verifica di cui al capoverso 2, nel capoverso 1 i Cantoni sono invitati a presentare la propria regolamentazione al più tardi entro fine settembre 2021. Dato che diversi Cantoni stanno già elaborando tali regolamentazioni e alla luce dell’urgenza, questo termine dovrebbe venire utilizzato soltanto in pochissimi casi.

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell’importo e rimborsi

Il capoverso 1 dispone che, ai fini di un’agevolazione amministrativa, i Cantoni prefinanzino i provvedimenti stanziati per i casi di rigore e successivamente fatturino alla Confederazione la metà di tale importo. Poiché i provvedimenti per i casi di rigore non dovrebbero superare le

1 In base al documento pubblicato per il 2016 dall’Ufficio federale di statistica: PIL per Cantone in mio. CHF (prezzi correnti).

2 In base al documento pubblicato per il 2019 dall’Ufficio federale di statistica: Bilancio della popolazione residente permanente per Cantone (stato della popolazione al 31.12). I dati dell’UST più recenti riguardanti i PIL cantonali definitivi sono del 23.10.20.