Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine

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es. per le imprese senza estratto del registro di commercio o con una cifra d’affari non assoggettata all’IVA) o manca un documento facilmente accessibile (ad es. creazione di valore aggiunto in Svizzera), per ragioni pratiche potrebbe essere data la precedenza all’autodichiarazione delle imprese.

Pertanto anche i controlli a campione successivi combinati a sanzioni in caso di comportamento scorretto costituiscono uno strumento importante per la lotta agli abusi. I Servizi cantonali di controllo delle finanze e, sulla base dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0), il Controllo federale delle finanze con il consenso del Governo cantonale possono verificare sul posto l’esistenza, la completezza e la correttezza dei dati forniti dalle imprese e inoltrati dai Cantoni.

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12 Procedura

I Cantoni disciplinano la procedura di sussidio in atti normativi cantonali (cpv. 1) e al riguardo provvedono a garantire la necessaria trasparenza e la parità di trattamento. I Cantoni devono esaminare le richieste inoltrate dalle imprese nel singolo caso (cpv. 2). Ai fini della verifica possono coinvolgere terzi come organizzazioni di fideiussione, banche, assicurazioni e fiduciarie (cpv. 3).

Art. 13 Competenza cantonale

Le imprese trasmettono la propria richiesta al Cantone in cui avevano sede il 1° ottobre 2020 (cpv. 1). Ciò dovrebbe permettere di evitare trasferimenti di sede unicamente in funzione dell’impostazione cantonale dei provvedimenti per i casi di rigore. Le imprese iscritte nel registro di commercio possono inoltrare come prova un estratto recente da cui si possono evincere eventuali trasferimenti di sede. Per le altre imprese la precedenza è data all’autodichiarazione; le informazioni devono essere relativamente semplici da verificare, ad esempio in base ai dati fiscali.

Il Cantone in cui è stato concesso il provvedimento originale rimane responsabile per tutto il periodo di validità anche in caso di trasferimento della sede di un’impresa (cpv. 2).

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti dei Cantoni

Art. 14 Importo totale

La portata dei provvedimenti per i casi di rigore è difficilmente quantificabile a causa dell’evoluzione incerta dell’epidemia e delle relative restrizioni. L’importo totale limitato a 200 milioni di franchi è stato calcolato grazie alle notifiche di fabbisogno dei singoli Cantoni. Questa proiezione è stata effettuata prima dell’inasprirsi della seconda ondata di infezioni. La relativa necessità di procedere a restrizioni di politica sanitaria nella vita economica e sociale ha aumentato il rischio di un incremento sensibilmente maggiore dei casi di rigore. Il Consiglio federale riesaminerà ed eventualmente adeguerà l’importo sulla base dei riscontri ricevuti dai partecipanti alla consultazione.

Art. 15 Ripartizione fra i Cantoni

L’articolo stabilisce la ripartizione dell’importo totale messo a disposizione dalla Confederazione ai Cantoni. La popolazione residente è una chiave di ripartizione spesso utilizzata per i fondi federali e cantonali (ad es. nell’ambito della perequazione finanziaria nazionale). Tuttavia, poiché i provvedimenti cantonali per i casi di rigore sono concepiti per sostenere le prestazioni economiche cantonali, sembrerebbe ragionevole considerare anche il prodotto in-