Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine
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Il capoverso 2 specifica quando un’impresa è considerata redditizia o economicamente solida (nessun indebitamento eccessivo, nessuna procedura di fallimento o di liquidazione in corso e nessun ritardo nel pagamento delle imposte e dei contributi alle assicurazioni sociali). Inoltre l’impresa deve essere in grado di presentare una pianificazione finanziaria a medio termine che dimostri in modo credibile che la sua sopravvivenza può essere garantita attraverso i provvedimenti per i casi di rigore e senza altri aiuti statali. Detta pianificazione deve includere almeno l’anno in corso e quello successivo.
Secondo il capoverso 3 può essere considerato un caso di rigore soltanto chi in precedenza ha adottato le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili. Una misura di autofinanziamento necessaria alla preservazione della liquidità e dei fondi propri potrebbe essere la rinuncia a dividendi, tantièmes, la rinuncia al rimborso di prestiti azionari e simili a partire dallo scoppio dell’epidemia di COVID-19, se tali provvedimenti non sono stati compensati da aumenti di capitale almeno per un importo equivalente. Le imprese che dispongono di un credito COVID-19 sotto forma di limite sul conto corrente sono considerate casi di rigore soltanto se hanno utilizzato integralmente il limite di credito a disposizione.
Art. 5 Calo della cifra d’affari
Conformemente all’articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19 un caso di rigore è dato quando la cifra d’affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d’affari media pluriennale. In questo modo si intendono attenuare i casi di rigore direttamente o indirettamente riconducibili a misure ordinate dalle autorità. Il capoverso 1 precisa che questo calo di oltre il 40 per cento della cifra d’affari annua nel 2020 è misurato rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019. Dato che nel 2020 per molte imprese una parte dei utili mancati è stata compensata tramite le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per COVID-19, il capoverso 2 stabilisce che per il calcolo della cifra d’affari 2020 rilevante ai sensi dell’ordinanza, suddette indennità sono sommate al valore dei beni venduti e dei servizi forniti. Se la legge sulle pigioni commerciali, attualmente ancora oggetto di dibattiti parlamentari, entra in vigore, dovranno essere considerate nella cifra d'affari del 2020 anche le esenzioni dal pagamento della pigione accordate alle imprese in modo volontario oppure ordinate; la pertinente modifica del testo dell'ordinanza è attualmente in esame.
La cifra d’affari di riferimento per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017 è disciplinata nel capoverso 3. I cali della cifra d’affari relativi al 2021 non confluiscono nella base di calcolo. Molto probabilmente, le imprese che hanno registrato una flessione della cifra d’affari nel 2021 ne hanno subito una già nel 2020 e quindi, di massima, hanno diritto al sostegno.
Art. 6 Limitazione dell’impiego
I provvedimenti per i casi di rigori finanziati dallo stato sono finalizzati a garantire l’esistenza delle imprese svizzere e il mantenimento dei posti di lavoro. Pertanto i fondi non possono essere impiegati per la distribuzione di dividendi né di tantièmes, né essere trasferiti a società estere del gruppo. Pertanto, ogni trasferimento di fondi a una persona o a un’impresa
all’estero collegata in qualche modo all’impresa, ad esempio nell’ambito di un «cash pooling», non è ammesso. Rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti effettuati a seguito di impegni contrattuali preesistenti allo scopo di mantenere la continuità operativa, come in particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o gli ammortamenti ordinari, purché si basino su impegni contrattuali preesistenti e siano esigibili. Sono ammessi anche i pagamenti ordinari e conformi al mercato per forniture e prestazioni di una società del gruppo.
Questa limitazione dell’impiego dei mezzi costituisce un elemento importante di tutto il sistema previsto nell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e nel progetto della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 18 settembre 2020. Le imprese devono confermare al