Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine
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La presente ordinanza rinuncia intenzionalmente a formulare altri criteri di esclusione. I Cantoni sono liberi di decidere se definire criteri supplementari oppure se inasprire o limitare quelli menzionati nelle sezioni 2 e 3, ad esempio precisando i settori aventi diritto.
Sezione 2: Requisiti delle imprese
Art. 2 Forma giuridica
Il concetto di impresa definito nell’articolo 2 corrisponde a quello dell’ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261). In tal modo sono aventi diritto anche le fondazioni e le associazioni, sempre che soddisfino i requisiti per i provvedimenti per i casi di rigore disciplinati nella presente ordinanza.
Art. 3 Data della costituzione e cifra d’affari
L’articolo 3 capoverso 1 stabilisce i requisiti riguardanti la data della costituzione e la cifra d’affari che un’impresa deve soddisfare affinché la Confederazione partecipi ai provvedimenti per i casi di rigore: vengono sostenute esclusivamente imprese già esistenti prima dello scoppio dell’epidemia di COVID-19 ad inizio marzo 2020 (lett. a). Il limite inferiore della cifra d’affari di 50 000 franchi esclude dagli aiuti per i casi di rigore i proprietari di microimprese che, già prima dell’epidemia di Covid-19, erano tutt’al più solo in parte in grado di guadagnarsi da vivere con gli utili dell’impresa (lett. b). Di per sé le grandi imprese non sono
escluse dal diritto; la definizione di eventuali limiti massimi della cifra d’affari spetta ai Cantoni. Al fine di mantenere posti di lavoro in Svizzera, la Confederazione deve inoltre cofinanziare provvedimenti per i casi di rigore soltanto se i contributi vanno a favore di imprese che hanno creato il loro valore aggiunto prevalentemente sul territorio nazionale (lett. c).
Il capoverso 2 stabilisce che le imprese devono disporre di un numero d’identificazione delle imprese (IDI). Tale numero non può essere contrassegnato come cancellato nel registro IDI. Per il periodo di validità della legge sulle fideiussioni solidali è previsto che l’Ufficio federale di statistica (UST) pubblichi in Internet i dati relativi alle caratteristiche di tutte le unità IDI senza il consenso di queste ultime. In tal modo i Cantoni possono verificare nel registro IDI se un’impresa è ancora attiva.
Nel capoverso 3 si disciplina come calcolare la cifra d’affari delle imprese che nel 2019 non ne avevano ancora conseguito alcuna o se l’esercizio risulta più lungo a causa della costituzione avvenuta nel 2019.
Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale
L’articolo 4 precisa sostanzialmente le disposizioni dell’articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19.
Il capoverso 1 definisce i principi legali riguardanti la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale. Inoltre, sulla base del divieto di doppio sovvenzionamento sancito nella legge CO-VID-19, le imprese operanti nei settori della cultura, dello sport, dei media e dei trasporti pubblici possono ricevere gli aiuti specifici per questi settori o i provvedimenti per i casi di rigore; è escluso che esse ricevano un sostegno da entrambe le fonti. Se il Parlamento approva la legge sulle pigioni commerciali, il divieto di doppio sovvenzionamento verrà applicato anche ai locatori che ricevono un’indennità per i casi di rigore in base a tale legge. Nel divieto di doppio sovvenzionamento non rientrano le indennità di perdita di guadagno per COVID-19, le indennità per lavoro ridotto (ILR), i crediti per le fideiussioni solidali COVID-19 e le fideiussioni per le start up. In tale divieto non rientrano nemmeno gli aiuti finanziari che le imprese ricevono sulla base del diritto ordinario, indipendentemente dall’epidemia di COVID-19, ad esempio nei settori della politica regionale o dell’energia.