Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine
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all’articolo 3 capoverso 3.
I Cantoni possono decidere di accordare fondi supplementari che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza. Essi devono provvedere autonomamente ai fondi necessari a tal fine (cpv. 3).
Art. 9 Comunicazione dei dati
La condizione per una lotta efficace agli abusi è che i Cantoni, dove possibile già nel quadro della valutazione della richiesta, al più tardi però tramite controlli a campione, abbiano la possibilità di verificare le informazioni delle imprese richiedenti. Al riguardo è necessario poter accedere a dati provenienti da diverse fonti statali. Tale accesso deve essere assicurato disponendo o prevedendo nei contratti di sovvenzionamento o nelle decisioni di sussidio che i Cantoni concludono con le imprese che il Cantone possa ottenere i dati sull’impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o fornire a questi ultimi i dati sull’impresa, se ciò è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione dei sostegni finanziari e la lotta agli abusi.
Art. 10 Quadro temporale
La validità della legge COVID-19 decadrà a fine 2021. Di conseguenza la Confederazione partecipa soltanto a provvedimenti cantonali versati o stanziati tra l’entrata in vigore della legge COVID-19 (26.9.2020) e fine dicembre 2021. Questa formulazione permette alla Confederazione di partecipare anche a provvedimenti che i Cantoni stanziano prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. La condizione richiesta è che le disposizioni cantonali soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente ordinanza; il rischio che i provvedimenti concessi anteriormente non soddisfino i requisiti è a carico dei Cantoni.
Se il sostegno è stato stanziato prima della fine di dicembre 2021, la partecipazione della Confederazione ad eventuali perdite da mutui, garanzie o fideiussioni può senz’altro essere versata sulla base del credito d’impegno approvato dal Parlamento anche negli anni successivi. Le disposizioni dell’ordinanza rimangono applicabili ai contributi stanziati o versati durante il suo periodo di validità anche dopo la sua decadenza.
Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni, comunicazione dei dati e lotta agli abusi
La Confederazione partecipa soltanto se i Cantoni adottano misure adeguate per prevenire o ridurre i danni e per lottare contro gli abusi. Ad esempio, in caso di mutui, fideiussioni o garanzie assicurano che i crediti in arretrato siano gestiti in modo adeguato, direttamente o tramite terzi (fatturazione, ammortamenti e interessi, risoluzione di casi problematici, risanamenti; lett. a).
È inoltre importante prendere misure opportune per la lotta agli abusi (lett. b). Al riguardo, uno strumento essenziale è l’esame delle richieste nel singolo caso previsto all’articolo 12 capoverso 2. Ciò significa che i Cantoni devono disciplinare nei propri regolamenti il modo in cui le imprese comprovano l’esattezza delle loro indicazioni quando inoltrano la richiesta. Per mantenere possibilmente bassi i costi amministrativi, si privilegeranno le informazioni facilmente verificabili che le imprese non potranno manipolare. Ad esempio, la data di costituzione o la sede di un’impresa, se disponibili, potrebbero essere comprovate fornendo un estratto recente del registro di commercio, oppure il rispetto dei requisiti legati alla cifra d’affari presentando il rendiconto assoggettato all’imposta sul valore aggiunto o un conto annuale riveduto. Anche la conferma che non è in corso alcuna procedura di fallimento o di liquidazione potrebbe essere fornita tramite un estratto del registro di commercio o del registro delle esecuzioni. I rapporti sugli investimenti delle autorità interessate dovrebbero fornire le informazioni sulle partecipazioni degli enti pubblici. Nei casi in cui ciò non è possibile (ad