Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine

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capacità finanziarie dei Cantoni, la procedura è sostenibile.

Secondo il capoverso 2 i contributi della Confederazione a mutui rimborsabili sono pagati soltanto se dopo la scadenza del periodo di validità l’importo non è stato rimborsato o lo è stato solo parzialmente (lett. a), come pure in caso di escussione di fideiussioni o di richiesta di garanzie (lett. b). La Confederazione partecipa per metà alle perdite. Nel caso dei contributi a fondo perduto la Confederazione assume la metà dell’importo al momento del suo versamento (lett. c).

I ricavi dal recupero di perdite da mutui e fideiussioni, dedotti i costi sostenuti per il recupero sono ripartiti in ragione di metà tra Confederazione e Cantoni (cpv. 2), al pari dei rimborsi da riscossioni indebite (cpv. 3). Questa disposizione riguarda solo i versamenti a cui la Confederazione ha partecipato. Se i Cantoni hanno versato contributi senza la partecipazione della Confederazione, questi non rientrano nel campo d’applicazione della presente disposizione.

Art. 18 Rapporti e fatturazione

Il capoverso 1 disciplina i dettagli della rendicontazione dei Cantoni alla SECO.

Per semplificare l’esecuzione, la rendicontazione di cui al capoverso 1 deve essere effettuata in base a uno strumento messo a disposizione dalla SECO. In primo piano è posto l’uso della banca dati di progetti decentralizzata CHMOS, che la maggior parte dei Cantoni conosce già perché viene utilizzata per la rendicontazione nella politica regionale. Considerato il grande interesse politico per una panoramica in tempo reale dei provvedimenti adottati, la rendicontazione dovrà avvenire su base mensile fino alla fine del 2021. In seguito gli intervalli di tempo potranno essere più lunghi; la SECO disciplina la periodicità (cpv. 2).

I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture per i pagamenti effettuati una volta all’anno (cpv. 3).

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può stabilire ulteriori dettagli in un’ordinanza (cpv. 4).

Conformemente alla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza

dell’amministrazione (RS 152.3; LTras) è possibile pubblicare informazioni su singole imprese che ottengono provvedimenti per i casi di rigore.

Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione

I Cantoni sono responsabili di soddisfare i requisiti minimi richiesti dall’ordinanza. Se, dopo la verifica delle regolamentazioni cantonali, la Segreteria di Stato dell’economia constata che i requisiti minimi non sono adempiuti, la Confederazione può ridurre ex ante i contributi massimi cantonali oppure chiedere ex post la restituzione di pagamenti effettuati. A tal fine sono applicabili le disposizioni generali della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), in particolare gli articoli 28 (Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari) e 31 (Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità). Tramite una lotta coerente agli abusi utilizzando le possibilità descritte all’articolo 11 i Cantoni riducono il rischio di riduzioni successive e rimborsi da parte della Confederazione.

Sezione 6: Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Art. 20

I mutui concessi o i crediti garantiti secondo l’ordinanza non rientrano nel capitale di terzi ai sensi dell’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.