Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine

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Cantone competente che rispetteranno queste restrizioni. I Cantoni possono prevedere di rescindere un contratto di mutuo o di fideiussione o di richiedere il rimborso di contributi a fondo perduto se successivamente dovesse emergere che un’impresa non ha rispettato queste prescrizioni.

Sezione 3: Requisiti concernenti l’impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 7 Forma

I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi o alle perdite, possono essere concessi sotto forma di mutui rimborsabili, garanzie o fideiussioni, ma anche sotto forma di contributi a fondo perduto (cpv. 1).

Spetta ai Cantoni decidere quale strumento applicare in che caso e come impostarlo, ad esempio se prevedere strumenti alternativi per i diversi settori oppure se e in quale misura le imprese devono pagare interessi ai Cantoni sui mutui rimborsabili (cpv. 2).

Per garantire un’esecuzione quanto più semplice e veloce e mantenere minimo il dispendio in termini di coordinamento e di controllo dei Cantoni, deve essere concessa soltanto una forma di aiuto a ciascuna impresa; quindi un’impresa non può ricevere contestualmente contributi a fondo perduto e un mutuo rimborsabile (cpv. 3).

Il capoverso 4 stabilisce che per la concessione di fideiussioni i Cantoni hanno la possibilità di concludere accordi con terzi, ad esempio con le organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese competenti per la propria regione. In caso di mancato pagamento da parte dell’impresa, i Cantoni dovrebbero assumere le perdite delle organizzazioni di fideiussione; la metà di tale importo potrebbero quindi richiederla alla Confederazione.

Art. 8 Limiti massimi

Il limite massimo fissato in proporzione alle dimensioni dell’impresa e in franchi intende impedire che le imprese abusino dei fondi per scopi diversi dalla continuazione dello scopo

dell’impresa.

Il relativo importo massimo concesso deve essere chiaramente definito e misurabile, oltre che desumibile in modo semplice non solo per le imprese dotate di una contabilità dettagliata dei costi e delle prestazioni, ma anche per i lavoratori indipendenti. Per questo si è deciso che l’importo massimo va stabilito sulla base della cifra d’affari annua fino a un importo prefissato. Nel concreto, i mutui rimborsabili, le fideiussioni o le garanzie devono ammontare al massimo al 25 per cento della cifra d’affari annua 2019 di un’impresa e al massimo a 10 milioni di franchi. Supponendo che circa un terzo della cifra d’affari sia assorbito dai costi fissi, basterebbero fondi pari al 25 per cento della cifra d’affari a coprire i costi fissi di nove mesi (cpv. 2). La durata dei mutui, delle fideiussioni o delle garanzie corrisponde alla durata massima dei crediti COVID-19 definita nel progetto della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (cpv. 1).

Dato che dal punto di vista della parità di trattamento i contributi a fondo perduto sono più problematici dei fondi rimborsabili, i limiti massimi per contributi non rimborsabili devono essere notevolmente inferiori a quelli per mutui, fideiussioni o garanzie. Il limite massimo dei contributi a fondo perduto non deve superare il 10 per cento della cifra d’affari e

500 000 franchi per impresa (cpv. 2).

Ciascuna impresa può ricevere solo una forma di aiuto (si veda l’art. 7 cpv. 3). Per contro, l’ordinanza non esclude che un’impresa ripresenti la richiesta di aiuti fino al raggiungimento del limite massimo di cui al capoverso 1 o 2.

Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 la cifra d’affari del 2019 si calcola in base