Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

a. la pubblicità dell’amministrazione e la protezione dell’informazione;

b. gli acquisti pubblici;

c. l’archiviazione;

d. le impugnazioni.

A queste questioni giuridiche in via di principio si applica pienamente il diritto federale. Così, viene sempre applicato il medesimo diritto, indipendentemente dalla sede della corporazione. Non è infatti possibile definire in modo astratto e preciso quali questioni giuridiche siano connesse all’esercizio della corporazione e quindi soggette al diritto federale.

Capoverso 1 lettera a

Essendo esplicitamente prevista l’applicazione del diritto federale non occorre esaminare se sia necessaria una normativa più dettagliata del trattamento dati effettuato congiuntamente da organi federali e cantonali conformemente all’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati21 (LPD; cfr. art. 29 del disegno di legge federale relativa alla revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati, FF 2017 6173, Curia Vista 17.059). Una tale normativa del Consiglio federale non è necessaria.

Capoverso 1 lettera b e capoverso 2

In deroga alla normativa del vigente diritto in materia di acquisti, deve essere applicabile il diritto federale. I procedimenti in materia di acquisti pubblici sono eseguiti in proprio nome dalla corporazione secondo il diritto federale.

Capoverso 1 lettera c

Poiché la corporazione è una persona di diritto pubblico a cui è affidato un compito amministrativo, è applicabile la legge del 26 giugno 199822 sull’archiviazione (LAr; art. 1 cpv. 1 lett. h LAr). L’esplicita menzione dell’archiviazione crea anche una congruenza con la Strategia E-Government Svizzera 2020-2023. In relazione con il progetto di digitalizzazione non si rimanda soltanto alla protezione dell’informazione e dei dati come quadro giuridico ma anche alla corrispondente legislazione sull’archiviazione23.

Capoverso 1 lettera d e capoverso 5

Sulle controversie giuridiche negli ambiti toccati dal presente articolo occorre decidere nell’ambito della via di diritto designata dal diritto federale. Le decisioni di prima istanza non sono emanate soltanto dalle autorità competenti secondo il diritto federale ma anche dalla direzione.

Capoversi 3 e 4

Il codice delle obbligazioni24 (e le questioni collegate, come la previdenza professionale) è applicato soltanto nella misura in cui la corporazione assume direttamente personale. Se invece è un ente pubblico a mettere a disposizione il personale, la presente disposizione non si applica perché non vi è rapporto d’impiego tra queste persone e la corporazione di diritto pubblico. Nell’esercizio della loro attività per la corporazione tali persone restano assoggettate all’ente pubblico in questione per quanto concerne i loro diritti e obblighi di diritto del personale.

21 RS 235.1

22 RS 152.1

23 Cfr. https://www.egovernment.ch/index.php/download_file/1727/3537/, capitoli 1.6 e 3.5

24 RS 220