Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
Per decidere se sia necessaria una revisione limitata o una revisione ordinaria, la scelta dello standard contabile e la forma della revisione devono tenere conto del criterio dell’economia amministrativa. L’attuazione di uno standard contabile riconosciuto e anche la revisione ordinaria di regola comportano una maggiore mole di lavoro delle soluzioni «semplici».
Nell’ambito di una revisione limitata non vengono in particolare effettuate verifiche del sistema di controllo interno né verifiche tese a scoprire reati e altre violazioni di legge (con l’eccezione delle disposizioni sulla contabilità). In considerazione dell’importanza della corporazione e della sua attività di tramite tra Confederazione e Cantoni, una revisione limitata non è sufficiente. Le lacune nell’informazione non potrebbero essere colmate neppure da un revisore ad hoc. Pertanto la legge prevede la revisione ordinaria.
Capoverso 3
La legge esprime una preferenza per la designazione del controllo delle finanze di una parte della convenzione come ufficio di revisione. I controlli delle finanze dei Cantoni più grandi e della Confederazione potrebbero assumere tale compito a turno. Sarebbe ragionevole eleggere l’ufficio di revisione per quattro anni. Se non è possibile designare l’ufficio di revisione in questo modo, può essere designato un ufficio di revisione privato.
Articolo 12 Deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato
Capoverso 1
Il presente articolo disciplina le deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato. In particolare prevede che, per deliberare validamente, devono essere presenti almeno la metà dei membri.
Capoverso 2
In via di principio, per le deliberazioni basta la maggioranza semplice. La convenzione può prevedere deroghe (cfr. art. 6 lett. c AP-LPCEG).
Capoverso 3
Nelle elezioni ogni seggio è attribuito separatamente. Un’elezione in globo non è possibile. Anche per le elezioni occorre la maggioranza semplice. In caso di parità di voti è eseguito un ballottaggio.
Capoverso 4
La legge non prevede la presenza personale per le deliberazioni dell’assemblea e del comitato. In tal modo i membri godono di maggiore flessibilità. L’assemblea e le sessioni del comitato possono essere eseguite per conferenza telefonica, videoconferenza o per scritto. La procedura scritta non è possibile se un membro chiede una deliberazione. L’esecuzione di una conferenza telefonica o di una videoconferenza è possibile anche in caso di deliberazione.
Articolo 13 Iscrizione nel registro di commercio
Il presente articolo precisa che l’organizzazione deve essere iscritta nel registro di commercio della sua sede. L’iscrizione è soltanto dichiarativa e non costitutiva (cfr. art. 3 cpv. 3 AP-LPCEG).
Articolo 14 Diritto applicabile
Le presenti disposizioni stabiliscono quale diritto si applichi alle seguenti questioni accessorie connesse con l’esercizio di un’organizzazione congiunta di enti pubblici segnatamente: