Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 67 pagine
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5.1.4.11 Art. 16 Recesso
Nove Cantoni (AG, AR, BE, GE, NE, NW, SG, TG e ZH) nonché PJ GE, VWK ZH, CDDGP e CPS chiedono che, in caso di recesso da parte di un Cantone, non trovi applicazione la norma sussidiaria dell’articolo 4. Inoltre nel capoverso 2 va precisato che la corporazione non viene sciolta fintantoché vi partecipano 18 Cantoni. NW e la CDDGP chiedono che la competenza sussidiaria subentri soltanto quando aderiscono alla corporazione meno di 18 Cantoni. In questo caso non si deve nemmeno procedere allo scioglimento.
Cpv. 2
LU fa notare che il capoverso 2 non va inteso nel senso che il recesso di più di un Cantone comporta lo scioglimento. Non è previsto nemmeno il recesso della Confederazione.
5.1.5 Sezione 3: Funzioni della piattaforma
AI chiede che le funzioni della piattaforma siano ampliate con un modulo destinato alla pubblicazione delle decisioni. In questo modo sarebbe possibile incentivare una pubblicazione uniforme a livello svizzero.
5.1.5.1 Art. 17 Registro degli indirizzi
I Pirati rifiutano un registro degli indirizzi centralizzato e il corrispondente disciplinamento degli accessi. Per pEp non è ragionevole centralizzare tutti gli indirizzi a livello svizzero per motivi legati alla protezione dei dati. Inoltre, i diritti di accesso previsti appaiono poco ponderati. BL chiede di verificare se i privati possano usare la piattaforma senza doversi iscrivere nel registro degli indirizzi. Un caso del genere si può verificare quando tali persone desiderano comunicare elettronicamente con le autorità soltanto in un processo. bav e DG chiedono che le persone non soggette all’obbligo abbiano la possibilità di rinunciare all’inserimento nel registro degli indirizzi (opt-out). Questo vale anche per gli avvocati, sempreché non partecipino nella loro qualità di persone soggette alla legge sugli avvocati (LLCA). Scotoni auspica che i singoli avvocati possano decidere se il loro indirizzo debba essere visibile a tutti nel registro degli indirizzi. Anche gli assistenti che non partecipano al processo devono poter essere inseriti, in modo che possano presentare atti giuridici per gli avvocati (PrivaSphere).
Per TG non è chiaro chi esattamente debba essere inserito nel registro degli indirizzi: le autorità stesse o la persona fisica in quanto collaboratrice dell’autorità? Allo stesso modo si pone la questione di chi debba gestire gli indirizzi inseriti. Inoltre, il registro degli indirizzi sulla piattaforma può avere ripercussioni sui sistemi cantonali usati per gli indirizzi (FR) e non è disciplinato per quanto tempo siano conservati i dati delle persone che non sono soggette all’obbligo (VD). Non sono poi previste disposizioni che disciplinino chi è responsabile per la correttezza e l’aggiornamento dei dati riportati nel registro degli indirizzi (TAF). Vi dovrebbe essere anche una norma esplicita che vieti l’analisi personalizzata degli utenti (FSA).
LU sottolinea che è basilare per i pubblici ministeri che le autorità amministrative del Cantone abbiano accesso al registro. Inoltre critica il fatto che nel progetto manchino le norme relative all’apertura di un account, ai dati necessari a tal fine e ai diritti di accesso e di verbalizzazione degli accessi. LU ritiene inoltre che si instauri un circolo vizioso in relazione all’iscrizione degli avvocati in considerazione dell’articolo 8 AP-LLCA. Bisognerebbe poi inserire una disposizione sull’uso, secondo cui le autorità possono richiamare i dati personali soltanto per le procedure o i processi definiti dalla legge.