Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 67 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

AG, AR, BE e VWK ZH auspicano una rappresentanza equilibrata del potere giudiziario nel comitato. BE, TG, ZH e CPS propongono una rappresentanza di Confederazione e Cantoni in un rapporto di 1:3 ovvero 2:6. FR, GE e PJ GE chiedono un aumento a cinque o sette rappresentanti dei Cantoni, mantenendo un equilibrio tra i tribunali e i pubblici ministeri e considerando adeguatamente le regioni linguistiche (GE e PJ GE).

NE approva il fatto che il progetto preveda soltanto una composizione minima per quanto riguarda i Cantoni. Questo permette di eleggere ulteriori membri per trovare un equilibrio tra Cantoni, Confederazione e potere esecutivo e giudiziario, nonché in termini di dimensioni e regioni linguistiche.

JU e NW vorrebbero che nel comitato fosse rappresentato anche il potere giudiziario. TribCant VD auspica che siano rappresentati sia il potere giudiziario che i pubblici ministeri. BL, BS e TribCant VS chiedono una maggioranza della rappresentanza di giudici e autorità di perseguimento penale. BL propone di integrare questa disposizione in modo che debbano esservi almeno due rappresentanti dei tribunali o delle autorità inquirenti. TribCant SG e CDDGP auspicano una rappresentanza adeguata dei tribunali cantonali nel comitato, TribApp GL chiede almeno una rappresentanza paritetica dei tribunali e CPS vorrebbe la rappresentanza paritetica dei tribunali e dei pubblici ministeri. LU esorta a verificare nuovamente la composizione di tutti gli organi, poiché i tribunali sono i principali responsabili della comunicazione elettronica nella giustizia. PS, bav e FSA chiedono una rappresentanza adeguata degli avvocati nel comitato. Un membro dovrebbe provenire da un ambito tecnico-informatico (PS e Swimag).

Cpv. 5

TG, ZH e CPS chiedono la seguente integrazione: «Se l’assemblea stabilisce l’ammontare degli emolumenti, è compito del comitato presentare all’assemblea una richiesta corrispondente».

5.1.4.8 Art. 11 Ufficio di revisione

NE approva che la revisione sia effettuata da un membro della corporazione. LU si chiede se non debbano essere applicate le pertinenti disposizioni del diritto di controllo finanziario della Confederazione anziché quelle del Codice delle obbligazioni. In ogni caso, va precisato il rinvio al Codice delle obbligazioni.

TG fa rilevare che vi è una contraddizione tra l’avamprogetto e il rapporto esplicativo. Nell’avamprogetto l’ufficio di revisione è eletto per due anni, nel rapporto esplicativo si afferma che è ragionevole attribuire il mandato di revisione per quattro anni. Gfeller chiede di introdurre un limite massimo di quattro anni.

FSA vuole che sia garantito che i lavori di revisione siano soggetti al segreto professionale nei confronti dei clienti imposto agli avvocati.

5.1.4.9 Art. 12 Deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato

ZH e CPS ritengono la disposizione corretta, mentre NE la considera troppo dettagliata, anche in considerazione del fatto che la regolamentazione del diritto di voto è demandata alla convenzione. LU chiede di fissare nella convenzione le norme dettagliate relative alle deliberazioni, ad eccezione del principio di maggioranza.

Cpv. 2

VD e TribCant VD fanno rilevare che il capoverso 2 contiene una ridondanza rispetto alla convenzione. Poiché la convenzione può prevedere una maggioranza qualificata, la prima parte del periodo è superflua.