Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 67 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati
TG fa notare che si tratta della firma del verbalizzante. Ci si chiede come si possa assicurare che i verbali non possano essere modificati e quando si debba apporre il sigillo. L’articolo 76a AP-CPP prevede che l’esattezza del verbale possa essere confermata con una firma su carta o di persona per via elettronica. Lo stesso dovrebbe valere per il CPC.
PrivaSphere suggerisce che in questo caso si crei un PDF contenente la registrazione audio e si applichi un sigillo elettronico regolamentato.
5.2.4.15 Art. 238 lett. h CPC
TG chiede che, ovunque sia prevista una firma su carta, sia prevista per legge la formulazione «confermato personalmente per via elettronica» per le firme elettroniche. TribApp SH suggerisce che in questa disposizione vada previsto esplicitamente per legge che la correttezza formale e la conformità con la decisione emanata dal giudice debbano essere confermate elettronicamente.
5.2.4.16 Art. 241 cpv. 1bisCPC
Sette Cantoni (AG, BE, GE, NE, NW, TI e ZG) nonché PJ GE, VWK ZH e CDDGP chiedono che, al posto di «registrazioni sonore», si continui a usare l’espressione attuale «su supporto sonoro o video oppure mediante altri strumenti tecnici appropriati» (o eventualmente solo «mediante altri strumenti tecnici appropriati»). La disposizione dovrebbe poi essere adeguata secondo l’articolo 78 AP-CPP e si dovrebbe rinunciare alla verbalizzazione parallela (AG, BE, LU, NE, NW, TI, CDDGP e VWK ZH).
PrivaSphere suggerisce che in questo caso si crei un PDF contenente la registrazione audio e si applichi un sigillo elettronico regolamentato.
5.2.4.17 Art. 285 lett. f e g CPC
TG fa notare che la convenzione deve essere firmata da entrambi i coniugi, altrimenti la presentazione della convenzione di divorzio scansionata provvista di firme potrebbe avvenire autenticando solo una parte. Così in futuro sarebbe sufficiente una copia della convenzione di divorzio, se non è presentata nell’originale cartaceo. Questo significherebbe che i requisiti per la modalità elettronica sarebbero inferiori a quelli della procedura attuale.
5.2.4.18 Art. 290 lett. f e g CPC
TG fa notare che già la versione attuale contiene il termine «le firme» al plurale. Nel caso di un’azione di divorzio è però richiesta la firma di una sola persona. Questo errore dovrebbe essere corretto.
5.2.4.19 Art. 407e CPC
ZH e VWK ZH partono dal presupposto che IncaMail sia un sistema ai sensi di questa disposizione. TribCant VD e PJ GE chiedono, invece, di chiarire questa disposizione. Se esiste già un sistema che regola la «trasmissione degli atti» sulla base di autorizzazioni di accesso, c’è solo un fascicolo e, a seconda dello stato del procedimento, vi hanno accesso la polizia, il pubblico ministero o il giudice. Così, in caso di cambiamento di istanza all’interno del Cantone, i fascicoli non vengono passati avanti e indietro, ma vengono cambiate solo le autorizzazioni. Questo deve rimanere possibile.