Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 67 pagine
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L’eccezione potrebbe entrare in gioco, per esempio, se il sistema di trasmissione rimanesse inaccessibile per molto tempo (BE). AG, AR, NW e CDDGP chiedono di eliminare questa disposizione. GE non vede la necessità di questa disposizione, mentre BL propone di estenderla. FSA sottolinea che questa disposizione si riferisce solo al giudice. Dovrebbe essere estesa anche ai pubblici uffici e ad altre autorità.
bav e VBN criticano il fatto che gli avvocati siano costretti a depositare gli atti elettronicamente, mentre le autorità possono mantenere libera la strada della presentazione cartacea. Questo contraddice anche il principio che gli atti elettronici sono determinanti (VBN). Inoltre, secondo bav, questa norma non esonera le autorità dal digitalizzare i documenti presentati in forma cartacea (cfr. art. 28 AP-LPCEG). VBN accetta una deroga solo se la prova è disponibile in forma analogica e non può essere digitalizzata senza che il suo valore probatorio venga compromesso o solo con uno sforzo eccessivo.
5.2.4.8 Sezione 1a: Lingua del procedimento CPC
FSA suggerisce di invertire le sezioni 1a e 1. La sezione 1a riguarda infatti la lingua procedurale, che è una questione più generale e indipendente dall’uso della piattaforma.
5.2.4.9 Art. 130 CPC
VFZH propone di integrare a questa disposizione, indicando che gli atti presentati in forma cartacea debbano essere non rilegati e non spillati.
5.2.4.10 Art. 138 cpv. 1 CPC
BS ritiene che non sia chiaro in che misura la notificazione fittizia coincida con l’avviso della disponibilità di un nuovo documento sulla piattaforma. Secondo la giurisprudenza del TF, la notificazione fittizia vale solo se si doveva partire dal presupposto di una notificazione. Una notificazione fittizia mediante avviso potrebbe ridurre significativamente l’attrattiva della piattaforma, specialmente per le parti che agiscono in giudizio sporadicamente.
5.2.4.11 Art. 139 CPC Notificazione per via elettronica
BE propone di considerare come momento rilevante l’atto di richiamare per la prima volta il documento, poiché questo è più chiaro e più facile da capire per coloro che sono soggetti alla legge. AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel ed Erhart chiedono un chiarimento in relazione termine di notificazione. Questo dovrebbe iniziare a decorrere solo nei giorni lavorativi prima delle ore 17:00. FSA suggerisce di riformulare la disposizione. Da un lato, il momento della notificazione non dovrebbe giocare alcun ruolo, poiché un termine scade a mezzanotte dell’ultimo giorno. Dall’altro lato, in certe situazioni possono verificarsi notevoli discrepanze per quanto riguarda la notificazione. Se un documento viene presentato venerdì alle ore 23:30, il termine scade il venerdì successivo. In caso di invio postale il venerdì, il primo tentativo di notificazione viene fatto il lunedì dopo e il termine di sette giorni per richiamare il documento scade il lunedì successivo.
PrivaSphere chiede che, anche nel caso in cui l’atto non venga richiamato, le parti in causa possano comunque accedere al contenuto della notificazione. Ciò eviterebbe alla parte ritardataria di dover presentare una nuova domanda e all’autorità di dover rinotificare l’atto.