Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 67 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 49Fedlex · Rapporto sui risultati
5.2.6.3 Art. 80 cpv. 2 CPP
TG fa notare che la conferma elettronica personale dovrebbe essere introdotta anche per le decisioni per garantire l’inalterabilità e anche la tracciabilità del giudice conformemente alla Cost. ZH e CPS, invece, sono favorevoli alla rinuncia alla firma e alla sua sostituzione con l’autenticazione sulla piattaforma. FSA chiede di assicurarsi che sia chiaro quale membro dell’autorità è stato autenticato.
5.2.6.4 Art. 85 cpv. 2 CPP
BE, GR, ZH e CPS suggeriscono di sottolineare che la notificazione avviene in via primaria mediante la piattaforma. È stato poi fatto notare che il termine «lettre signature» nel testo francese non è più utilizzato dalla Posta (BE, GR e CPS).
5.2.6.5 Art. 86 CPP Notificazione per via elettronica
ZH e CPS considerano la disposizione appropriata. BS ritiene che non sia chiaro in che misura la notificazione fittizia coincida con l’avviso della disponibilità di un nuovo documento sulla piattaforma (BS). Secondo la giurisprudenza del TF, la notificazione fittizia vale solo se si doveva partire dal presupposto di una notificazione. Una notificazione fittizia mediante avviso potrebbe ridurre significativamente l’attrattiva della piattaforma, specialmente per le parti che agiscono in giudizio sporadicamente.
AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel ed Erhart chiedono un chiarimento in relazione termine di notificazione. Questo dovrebbe iniziare a decorrere solo nei giorni lavorativi prima delle ore 17:00.
PrivaSphere chiede che, anche nel caso in cui l’atto non venga richiamato, le parti in causa possano comunque accedere al contenuto della notificazione. Ciò eviterebbe alla parte ritardataria di dover presentare una nuova domanda e all’autorità di dover rinotificare l’atto.
5.2.6.6 Art. 87 cpv. 1 CPP
ZH e CPS apprezzano il fatto che le parti all’estero non debbano più designare un domicilio per le notificazioni in Svizzera, ma che sia sufficiente l’indirizzo indicato sulla piattaforma. BL suggerisce che l’autorità possa in alternativa predisporre l’accesso alla piattaforma per le parti del procedimento e i legali all’estero e che possa effettuare le notificazioni sulla piattaforma.
5.2.6.7 Art. 100 cpv. 3 CPP
AG, AR, BE, NW, ZH, VWK ZH, CDDGP e CPS chiedono che l’eccezione legale alla registrazione elettronica sia formulata in modo ancora più restrittivo, invece di «che non vi si prestano», dovrebbe essere usata l’espressione «per i quali questo non è possibile». Questa formulazione esprime meglio il fatto che la scansione non è possibile o perché riguarda un oggetto (p. es. arma del delitto) o perché ragioni probatorie richiedono l’originale cartaceo (p. es. per dimostrare una falsificazione di firme). ZH fa notare che i dati grezzi, che non sono necessari ai fini probatori né per gli atti giudiziari, non devono essere resi disponibili attraverso la piattaforma (p. es. dalle misure di sorveglianza). La consultazione deve sempre avvenire direttamente sul sistema di origine. LU fa rilevare che questa disposizione obbliga le autorità penali a gestire gli atti elettronicamente. Questo include la polizia e altri organi inquirenti. Il messaggio dovrebbe spiegare questo ruolo e le conseguenze.