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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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6 L’Ufficio centrale di compensazione versa le indennità di cui ai capoversi 1 e 2 direttamente al prestatore di personale.

Art. 17 cpv. 2

2 I periodi d’accertamento precedenti la concessione di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 LAI non danno diritto a indennità giornaliere.

Art. 18 cpv. 1 e 2

1 L’assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l’inizio di una riformazione professionale ha diritto a un’indennità giornaliera durante il periodo d’attesa.

2 Il diritto all’indennità nasce nel momento in cui l’ufficio AI constata l’opportunità di una riformazione professionale.

Art. 19 Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego

1 L’assicurato non ha diritto all’indennità giornaliera per il periodo in cui cerca un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell’impiego è preceduta da una prima formazione professionale, da una riformazione professionale o da un lavoro a titolo di prova, egli continua a ricevere, per 60 giorni al massimo, l’indennità giornaliera fino allora assegnatagli.

2 Fintanto che l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione, non può far valere alcun diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.

Art. 20ter Indennità giornaliera e rendita d’invalidità

1 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 capoverso 1 e 23bis LAI, d’importo inferiore alla rendita di cui beneficiava fino ad allora, la rendita continua a essere pagata invece dell’indennità giornaliera.

2 Se durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera inferiore alla rendita di cui beneficiava fino ad allora, la rendita, scaduto il termine di cui all’articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un’indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell’ammontare della rendita.

Art. 20quater cpv. 1 e 6

1 L’indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d’integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un’indennità giornaliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.