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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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Art. 24quinquiesRimunerazione delle cure ambulatoriali
Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l’UFAS stipula con i fornitori di prestazioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 LAI convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera.
Art. 24sexiesCollaborazione e tariffe dei provvedimenti di reinserimento per
preparare all’integrazione professionale e dei provvedimenti
professionali
1 Gli uffici AI sono autorizzati a stipulare convenzioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI per provvedimenti di cui agli articoli 14a–18 LAI nel luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale. La tariffa è stabilita in base a criteri conformi al luogo e al mercato nonché di economia aziendale.
2 L’ufficio AI verifica regolarmente la qualità, l’efficacia e l’economicità della fornitura di prestazioni nonché le tariffe, compreso il rimborso delle spese.
Titolo prima dell’art. 24septies
Capo terzo: Le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza
A. Il diritto alla rendita
I. Valutazione del grado d’invalidità
Art. 24septiesDeterminazione dello statuto
1 Va determinato se un assicurato sia da considerare come esercitante un’attività lucrativa, non esercitante un’attività lucrativa o esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale.
2 La determinazione di questo statuto di un assicurato si basa sull’attività lucrativa che eserciterebbe, se non soffrisse di un danno alla salute.
3 L’assicurato è considerato:
a. esercitante un’attività lucrativa secondo l’articolo 28a capoverso 1 LAI, se in assenza del danno alla salute eserciterebbe un’attività lucrativa con un grado d’occupazione corrispondente ad almeno il 100 per cento;
b. non esercitante un’attività lucrativa secondo l’articolo 28a capoverso 2 LAI, se in assenza del danno alla salute non eserciterebbe alcuna attività lucrativa;
c. esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale secondo l’articolo 28a capoverso 3 LAI, se in assenza del danno alla salute eserciterebbe un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione inferiore al 100 per cento.