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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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b. le spese per l’acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro;

c. le spese di trasporto.

6 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità si addossa le spese di vitto e di alloggio.

7 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori casa e fuori dal centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità assume, fatti salvi accordi contrattuali (art. 24 cpv. 2):

a. per il vitto, gli importi di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;

b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettera c.

Art. 5ter

Ex art. 5bis

Art. 6 cpv. 2

2 Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa dell’invalidità, una nuova formazione professionale è assimilata alla riformazione professionale, purché l’ultimo reddito lavorativo conseguito durante la formazione interrotta sia almeno pari al 30 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI.

Art. 6quinquiesFornitura di personale a prestito

1 Il contratto di prestazioni stabilisce l’importo dell’indennità di cui all’articolo 18abis capoverso 3 lettera a LAI. Può in particolare prevedere un’indennità speciale destinata al prestatore di personale per un’assunzione successiva alla fornitura di personale a prestito. L’importo massimo dell’indennità complessiva ammonta a 12 500 franchi per assicurato.

2 Al prestatore di personale è inoltre versata un’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI, se nel periodo di svolgimento del provvedimento l’assicurato non lavora per oltre due giorni consecutivi in seguito a una malattia. L’indennità è versata a partire dal terzo giorno, sempre che il prestatore di personale continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni.

3 L’importo dell’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI ammonta, per giorno di assenza, a:

a. 48 franchi per aziende con non più di 50 collaboratori;

b. 34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori.

4 Il diritto all’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI sussiste al massimo fino alla conclusione del rapporto di lavoro. L’importo dell’indennità è conteggiato non prima di questo momento.

5 L’ufficio AI decide la durata necessaria del provvedimento. Questa non può tuttavia superare un anno.