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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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a. il contratto di tirocinio è firmato;
b. l’iscrizione a una scuola superiore è avvenuta;
c. l’inizio della preparazione, che è parte integrante della formazione, è fissato.
3 In singoli casi, la prima formazione professionale può essere considerata non conclusa, se:
a. dopo la conclusione di una formazione professionale di base secondo la legge sulla formazione professionale nel mercato del lavoro secondario, le sue capacità permettono all’assicurato di svolgere una formazione professionale di base secondo la legge sulla formazione professionale a un livello di formazione superiore nel mercato del lavoro primario;
b. dopo la conclusione di un provvedimento di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera c LAI, le sue capacità permettono all’assicurato di svolgere una formazione secondo la legge sulla formazione professionale nel mercato del lavoro primario.
4 La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto deve orientarsi per quanto possibile alla legge sulla formazione professionale. Se possibile, deve essere svolta nel mercato del lavoro primario.
5 L’assegnazione delle formazioni pratiche secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c LAI vale per tutta la durata della formazione.
Art. 5bisSpese supplementari dovute all’invalidità
1 Un assicurato che non ha ancora concluso la sua formazione professionale ha diritto al rimborso delle spese di formazione supplementari dovute all’invalidità, se:
a. non ha ancora conseguito un reddito lavorativo determinante pari ad almeno tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui all’articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19465 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
b. ha esercitato un’attività ausiliaria per meno di sei mesi senza formazione.
2 Se l’assicurato aveva già iniziato una formazione prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse potuto svolgere una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono da base comparativa per il calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità.
3 Sono considerate spese supplementari dovute all’invalidità le spese che una persona invalida deve sostenere in più rispetto a una persona non invalida per la prima formazione professionale o per il perfezionamento a causa dell’invalidità.
4 Queste spese supplementari sono considerate rilevanti, se ammontano almeno a 400 franchi l’anno.
5 Nel calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità sono computabili:
a. le spese sostenute per acquisire le necessarie cognizioni e abilità;