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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 7m Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie

mediche: composizione

La Commissione si compone di 13 membri. Più precisamente, si compone di:

a. due rappresentanti delle assicurazioni sociali;

b. un rappresentante dei centri peritali;

c. un rappresentante dei periti medici;

d. tre rappresentanti del corpo medico;

e. un rappresentante dei neuropsicologi;

f. due rappresentanti del settore scientifico;

g. un rappresentante della SIM;

h. un rappresentante delle organizzazioni di pazienti e uno delle organizzazioni di aiuto ai disabili.

Art. 7n Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie

mediche: compiti

1 La Commissione elabora e pubblica raccomandazioni concernenti:

a. i requisiti e le prescrizioni qualitative per la procedura di allestimento delle perizie;

b. i criteri e gli strumenti per la valutazione della qualità delle perizie;

c. i criteri per l’attività dei periti;

d. i criteri per l’abilitazione dei centri peritali e la loro attività;

e. il rispetto dei criteri di cui alle lettere a–d da parte dei periti e dei centri peritali.

2 La Commissione può esigere che gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali le forniscano i documenti necessari per la sorveglianza dell’adempimento dei criteri di cui al capoverso 1.

3 La Commissione si dota di un regolamento. Tale regolamento disciplina segnatamente:

a. il metodo di lavoro della Commissione;

b. la partecipazione di periti a lavori di ricerca scientifica o allo svolgimento di valutazioni;

c. il resoconto sulle sue attività e sulle sue raccomandazioni.

4 Il regolamento è sottoposto all’approvazione del DFI.

5 L’UFAS dirige la segreteria della Commissione.