Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 108quinquies cpv. 3

Se il 97 per cento dell’importo massimo non verrà esaurito, l’importo residuo rimarrà presso il Fondo di compensazione AI e non sarà riportato al nuovo periodo contrattuale.

Art. 108quinquies cpv. 4

Il rimanente 3 per cento dell’importo massimo sarà stanziato per progetti secondo l’articolo 108septies AP-OAI. Se alla fine di un periodo contrattuale l’importo non sarà esaurito, l’importo residuo rimarrà presso il Fondo di compensazione AI e non sarà riportato al nuovo periodo contrattuale. Se gli aiuti finanziari richiesti per progetti supereranno il 3 per cento dell’importo massimo stabilito, si procederà a una valutazione conformemente all’arti-

colo 108septies AP-OAI.

Art. 108sexies

In questo articolo si definisce il concetto di «prestazioni esistenti». Si tratta di prestazioni già sostenute con aiuti finanziari nel periodo contrattuale precedente e ancora offerte. Queste sono indicate in quanto tali nel contratto già nel quadro delle relative trattative. Per «prestazioni esistenti» si intendono anche quelle che sono state perfezionate nel quadro di progetti e possono quindi essere sostituite con prestazioni migliori.

Le prestazioni nuove sono invece valutate nel quadro di progetti e, se del caso, integrate nei contratti in corso.

Art. 108septies

Art. 108septies cpv. 1

In questo capoverso si definisce il termine «progetti»: questi devono promuovere lo sviluppo di nuove prestazioni efficaci o il perfezionamento di prestazioni esistenti. In caso di valutazione positiva, questi saranno integrati nelle prestazioni esistenti. I progetti dovranno in particolare promuovere l’inclusione, concentrandosi in primo luogo su bambini, adolescenti e giovani adulti nonché persone affette da malattie psichiche.

Art. 108septies cpv. 2

L’UFAS stabilirà in un’ordinanza propria l’impostazione dell’ordine di priorità da adottare per i progetti, in modo da poter reagire con maggiore flessibilità in funzione del bisogno dei gruppi target. Disciplinerà inoltre la valutazione qualitativa e la procedura per l’approvazione dei progetti fino all’esaurimento delle risorse disponibili (importo massimo). Una volta esaurite le risorse, non potranno più essere approvate richieste di sussidi. Le risorse stanziate per i progetti e non utilizzate scadranno alla fine di un periodo contrattuale (cfr. art. 108quinquies cpv. 4 AP-OAI).

Art. 108septies cpv. 2 lett. a

Obiettivi e condizioni saranno definiti concretamente nell’ordinanza dell’UFAS, che elaborerà una griglia di valutazione.

Art. 108septies cpv. 2 lett. b

L’UFAS stabilirà mediante un’ordinanza propria i principi da seguire per la valutazione dei progetti. Le valutazioni dovranno garantire che soltanto i progetti efficaci vengano integrati nell’attività ordinaria.

Art. 110

I capoversi 1–3 derivano dai vigenti capoversi 1 e 2.

Art. 110 cpv. 1

In questo capoverso verranno in futuro menzionati anche i progetti. Il secondo periodo del vigente capoverso 1 è spostato al capoverso 2 lettera a.