Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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c. Sistema di rendite

In virtù della lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della LAI adottata nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della modifica e che in quel momento non hanno ancora 55 anni compiuti continueranno ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subirà una modifica secondo l’articolo 17 capoverso 1 nLPGA. In virtù della lettera c delle summenzionate disposizioni transitorie della LAI, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della modifica e che in quel momento hanno già compiuto 55 anni continuerà ad applicarsi il diritto anteriore.

Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per il calcolo delle due rendite si applica per analogia il sistema di limitazione di cui all’articolo 35 LAVS. Secondo l’articolo 32 capoverso 2 OAI, la riduzione delle due rendite di una coppia al 150 per cento della somma delle due rendite è disciplinata secondo il diritto del coniuge che presenta il grado d’invalidità più elevato.

Con le disposizioni transitorie emanate nel quadro della riforma, può succedere che il coniuge con il grado d’invalidità più elevato percepisca la rendita più bassa in termini percentuali. In applicazione dell’articolo 32 capoverso 2 OAI, in questo caso per determinare l’entità della limitazione delle rendite ci si baserebbe sulla rendita con la percentuale più bassa di una rendita intera, il che non è in linea con lo scopo della disposizione in questione.

Con la presente modifica si garantirà che per la limitazione delle rendite delle persone cui si applicheranno le disposizioni transitorie emanate nel quadro della riforma ci si basi sulla rendita massima più elevata tra le due rendite della coppia.

d. Revisione dell’importo del contributo per l’assistenza per il servizio notturno

I nuovi importi forfettari per il servizio notturno consentiranno di rispettare le raccomandazioni della SECO per il personale domestico e porteranno automaticamente a prestazioni più elevate a parità di diritto. Per questo motivo, tutte le decisioni con le quali è stato riconosciuto un bisogno di aiuto notturno andranno sottoposte a una revisione, che riguarderà per principio soltanto la remunerazione del servizio notturno e nessun altro elemento. Altrettanto vale per i diritti di cui all’articolo 43ter LAVS. In questo caso, per l’importo del contributo per l’assistenza riveduto vigerà la garanzia dei diritti acquisiti. Gli uffici AI dovranno emanare una nuova decisione, valida dall’entrata in vigore del nuovo disciplinamento.

e. Convenzioni esistenti per il rimborso di medicamenti da parte dell’assicurazione per l’in-

validità

In mancanza di un elenco dei medicamenti per l’AI, negli anni scorsi l’UFAS ha svolto una verifica del rispetto dei criteri EAE su un numero modesto di medicamenti. In alcuni casi è stato fissato un prezzo. Al momento questi medicamenti sono inseriti nella CPSI in base a una convenzione tra l’UFAS e il titolare dell’omologazione.

Una parte di essi è stata ammessa nell’elenco dei farmaci per infermità congenite (EFIC), ragion per cui a questi si applicherà la disposizione delle disposizioni transitorie della modifica dell’OAMal del (data di adozione della presente modifica) per il passaggio dall’EFIC all’ES-IC o all’ES.

Nel caso dei medicamenti inseriti nella CPSI che non sono stati ammessi nell’EFIC, la convenzione conclusa tra l’UFAS e il titolare dell’omologazione continuerà ad applicarsi fino all’ammissione del medicamento in questione nell’ES-IC o fino alla scadenza della convenzione. I medicamenti in questione verranno stralciati dalla CPSI nel momento in cui saranno stati ammessi nell’ES-IC. In base all’articolo 14ter capoverso 5 nLAI, in linea di massima non vi sarà più alcun margine discrezionale per l’assunzione dei costi in virtù dell’inserimento in una circolare. Le convenzioni in essere con i titolari dell’omologazione resteranno però momentaneamente in vigore, cosicché sarà garantita l’assunzione dei costi mediante l’applicazione per analogia dell’articolo 71b OAMal.