Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 108

Rubrica

In questo e negli articoli seguenti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari». Secondo la LSu, il termine «sussidi» include segnatamente gli aiuti finanziari e le indennità. I sussidi di cui all’articolo 74 LAI sono però versati esclusivamente sotto forma di aiuti finanziari, ragion per cui si procede a questo adeguamento terminologico.

Art. 108 cpv. 1

Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica). Inoltre, il termine «offerte» è sostituito con «prestazioni», in modo da armonizzare la terminologia con quella adottata nella disposizione sugli aiuti finanziari per la promozione dell’aiuto agli invalidi. Questa modifica non ha ripercussioni materiali sul presente capoverso.

Art. 108 cpv. 1ter

In considerazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità100, in futuro anche la promozione dell’inclusione sarà una condizione per il diritto agli aiuti finanziari. In questo modo si intende far sì che gli aiuti finanziari siano maggiormente destinati all’inclusione delle persone con disabilità e che le istituzioni beneficiarie siano chiamate ad assumersi le proprie responsabilità, prestando molta più attenzione agli obiettivi della Convenzione nelle loro prestazioni e in quanto imprese. Per sottolineare l’importanza di questa condizione, la si formula in un capoverso a sé stante. Per il versamento degli aiuti finanziari va posto l’accento sui punti seguenti:

• sostenere le prestazioni esistenti e dimostratesi efficaci;

• promuovere miglioramenti e ottimizzazioni ponendo al centro dell’attenzione:

• il potenziamento delle risorse delle persone interessate affinché possano conoscere meglio i propri diritti e doveri ed esercitarli (aiuto all’autoaiuto, empowerment),

• l’abbattimento delle barriere,

lo sviluppo e il finanziamento di prestazioni inclusive.

Art. 108 cpv. 2

Si tratta di una modifica puramente formale: in futuro si utilizzerà il termine «legge sui sussidi». Inoltre, anche in questo capoverso il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica).

Art. 108bis

Art. 108bis cpv. 1

Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica dell’art. 108). L’espressione «in modo finalizzato ed economico» viene soppressa e inserita, con un adeguamento terminologico, nel capoverso 1bis.

Art. 108bis cpv. 1bis

In questo capoverso vengono riprese le condizioni di appropriatezza (attualmente «in modo finalizzato») ed economicità del vigente capoverso 1, cui sono aggiunti gli aggettivi «moderne» e «mirate». In questo modo si chiarisce che le prestazioni dovranno essere adeguate al bisogno del momento e orientate al gruppo target che l’AI intende promuovere secondo l’articolo 108 OAI. Queste condizioni sono in linea con l’indirizzo generale da raggiungere con l’ordine di priorità. Inoltre, danno maggiore importanza alla fornitura delle prestazioni.

Art. 108ter

Art. 108ter cpv. 1

La condizione indicata in questo capoverso riguarda gli aiuti finanziari in generale (prestazioni esistenti e progetti).

100 RS 0.109