Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 98ter

Art. 98ter cpv. 1

La competenza di concludere convenzioni di collaborazione spetterà al DFI (art. 68sexies cpv. 1, secondo periodo nLAI). Questa competenza non potrà essere delegata all’UFAS, cui potranno però essere affidati compiti amministrativi e operativi, quali l’accompagnamento di analisi dei risultati, la comunicazione, l’amministrazione di aiuti finanziari e la verifica che questi siano impiegati conformemente allo scopo.

Art. 98ter cpv. 2

Non sarà possibile concludere convenzioni di collaborazione con organizzazioni attive in un solo Cantone o che non coprono un’intera regione linguistica.

Art. 98ter cpv. 3

Le richieste andranno presentate all’UFAS, che stabilirà le informazioni da fornire e metterà a disposizione delle organizzazioni un apposito modulo.

Art. 98ter cpv. 4

Come per i progetti pilota (art. 68quater cpv. 1 LAI), le valutazioni scientifiche (art. 96 cpv. 1 OAI) e i programmi per l’informazione concernente le prestazioni dell’AI (art. 97 cpv. 1 OAI), anche per la conclusione di convenzioni di collaborazione di cui all’articolo 68sexies nLAI occorrerà dapprima consultare la Commissione AVS/AI.

Art. 98quater

Art. 98quater cpv. 1

Questo capoverso definisce i punti che vanno disciplinati come minimo in ogni convenzione di collaborazione. A seconda del contenuto della singola convenzione, potranno essere necessarie ulteriori disposizioni.

Art. 98quater cpv. 2

Grazie a questi criteri si potrà fare una distinzione tra le convenzioni di collaborazione di cui all’articolo 68sexies nLAI e i progetti pilota di cui all’articolo 68quater LAI.

Art. 98quater cpv. 3

Le convenzioni di collaborazione potranno prevedere una partecipazione finanziaria dell’AI, nel qual caso sarà applicabile il capitolo 3 della LSu (cfr. art. 2 cpv. 2 LSu).

La partecipazione finanziaria dell’AI andrà coordinata con gli altri aiuti finanziari previsti dalla LAI o da altre leggi federali, in particolare dalla legge del 13 dicembre 200298 sui disabili (LDis), dalla LADI, dalla LFPr e dalla legge federale del 16 dicembre 200599 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

La partecipazione finanziaria sarà assunta dal Fondo di compensazione AI e sarà versata direttamente all’organizzazione in questione dall’UCC. L’organizzazione potrà assumere direttamente lo svolgimento dei provvedimenti previsti nella convenzione di collaborazione oppure delegarlo a terzi convenzionati, che potranno essere membri dell’organizzazione stessa, altre organizzazioni di utilità pubblica o, se necessario dal punto di vista economico o specialistico, fornitori di prestazioni privati.

Capo ottavo: Gli aiuti finanziari per la promozione dell’aiuto agli invalidi

Nel titolo del vigente capo ottavo, date le modifiche agli articoli ivi contenuti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari».

98 RS 151.3

99 RS 142.20