Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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L’aggiunta del riferimento all’articolo 108 OAI è necessaria dato lo stretto legame tra la copertura del bisogno, la fornitura delle prestazioni e i fornitori di prestazioni.

Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica dell’art. 108).

Art. 108ter cpv. 2–4

A causa di problemi emersi nella prassi, il contenuto del vigente capoverso 2 va disciplinato più dettagliatamente in capoversi separati (cpv. 2–4). Per poter adempiere le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 LSu, secondo cui sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate, per l’UFAS è imperativo potersi fare un quadro corretto e trasparente dei conti annuali delle singole organizzazioni mantello (true and fair view). Il termine «contabilità» include prescrizioni sulla contabilità finanziaria e prescrizioni di conteggio dettagliate per la contabilità aziendale. La contabilità delle organizzazioni mantello deve dunque riflettere le condizioni effettive (true and fair). Le informazioni della contabilità finanziaria sono una base fondamentale per ulteriori dettagli, in particolare per la contabilità analitica. Questa rappresentazione costituisce dunque la base fondamentale per la verifica dei dati del reporting.

L’UFAS disciplina i dettagli mediante circolari, tenendo conto delle dimensioni delle diverse organizzazioni.

Nell’ambito della garanzia della qualità, queste ultime sono tenute ad analizzare e riesaminare regolarmente le proprie prestazioni nonché la loro ripartizione e ponderazione, nel quadro dei relativi contratti, e ad adeguarle dove necessario (processo di miglioramento continuo). Le prestazioni devono rispondere a un bisogno reale e devono essere orientate al gruppo target delle persone che beneficiano di un provvedimento dell’AI.

Art. 108quater

Questo articolo viene riformulato. Per «importo massimo» si intendono i «limiti massimi dei sussidi previsti dall’articolo 74» LAI ai sensi dell’articolo 75 nLAI. Il valore iniziale dell’importo massimo viene fissato complessivamente a 544 milioni di franchi (livello dell’indice di base IPC 12.2019), il che corrisponde al volume contrattuale per le prestazioni secondo l’articolo 74 LAI del periodo contrattuale 2020–2023, escludendo però i 20 milioni di franchi destinati alle prestazioni secondo l’articolo 101bis LAVS. Gli aiuti finanziari continueranno a essere fissati per tutta la durata del periodo contrattuale, come avviene oggi. Per principio, un periodo contrattuale avrà una durata quadriennale. Gli aiuti finanziari saranno versati in rate annue d’importo medio pari a 136 milioni di franchi. Come già oggi, il versamento annuo potrà variare nel corso del periodo contrattuale, poiché le organizzazioni potranno compensare negli anni successivi le prestazioni non fornite in un determinato anno. Durante il periodo contrattuale andranno versati acconti (cfr. art. 110 cpv. 4 AP-OAI).

L’importo massimo viene fissato esplicitamente quale importo, poiché le prestazioni di aiuto privato ai disabili così sovvenzionate sono fornite sussidiariamente a quelle dei Cantoni (cfr. art. 112c Cost.) e hanno dunque carattere politico. Dato che in virtù delle prescrizioni legali vigenti può concedere aiuti finanziari soltanto a organizzazioni mantello attive a livello nazionale o di regione linguistica, l’UFAS non è in grado di influenzare direttamente la ripartizione tra i Cantoni. Ci si attende quindi che siano le organizzazioni mantello a garantire un’adeguata ripartizione delle prestazioni su tutto il territorio. Di conseguenza, occorre un certo coordinamento tra i Cantoni e le organizzazioni mantello. Anche per questo motivo ha senso che l’importo massimo sia fissato esplicitamente. Spetterà al Consiglio federale decidere future variazioni di questo importo al di fuori dell’adeguamento al rincaro.

L’importo di 544 milioni di franchi corrisponde all’importo massimo per il periodo contrattuale 2024–2027 e verrà adeguato all’eventuale rincaro per ogni periodo contrattuale successivo (analogamente a quanto previsto dal vigente art. 108quater cpv. 1 OAI), sulla base del dicembre anteriore all’anno precedente l’inizio del periodo contrattuale (esempio: per il periodo contrattuale 2024–2027, sulla base del dicembre 2022). L’adeguamento al rincaro sarà effettuato dall’UFAS.