Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Nell’elenco D dell’allegato 2 della CPSI sono inoltre elencati alcuni medicamenti non omologati in Svizzera. Nell’ambito dell’elaborazione del presente avamprogetto è emerso che non sussiste alcuna base giuridica per questa elencazione e non è possibile ammettere i medicamenti in questione nell’ES-IC o nell’ES in mancanza di omologazione in Svizzera. Gli aventi diritto ai medicamenti in questione (p. es. titolari dell’omologazione stranieri) andranno informati del fatto che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica questi medicamenti verranno stralciati dalla CPSI e da allora si applicheranno per analogia gli articoli 71a segg. OAMal.
f. Diritto applicabile ai contratti secondo l’articolo 74 LAI
Questa disposizione transitoria è necessaria, poiché per il periodo 2020–2023 sono già stati conclusi contratti per la concessione di aiuti finanziari, per i quali le disposizioni giuridiche previgenti dovranno continuare ad applicarsi fino alla scadenza del contratto. Il nuovo ordine di priorità potrà quindi essere adottato soltanto per un nuovo periodo contrattuale (ovvero dal 1° gennaio 2024). Occorre dunque che le nuove disposizioni entrino in vigore già prima dell’inizio del nuovo periodo contrattuale affinché l’UFAS possa emanare per tempo le disposizioni necessarie per i progetti secondo l’articolo 108septies AP-OAI. È dunque ragionevole prevedere un’entrata in vigore anteriore al 2024, considerando anche che l’UFAS potrà così concludere contratti per un nuovo periodo contrattuale dal 1° gennaio 2024 in base alle nuove disposizioni già prima del 31 dicembre 2023.
Per contro, per ragioni di tempo non è ideale approvare progetti già dal 2022 e svolgere le relative valutazioni per il 2024, dato che le basi necessarie per le trattative contrattuali del periodo 2024–2027 (p. es. volume contrattuale ed eventuali riduzioni) dovrebbero già essere disponibili all’inizio del 2023.
3.2 Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite
Nel quadro delle presente revisione, l’OIC viene abrogata e reimpostata quale ordinanza dipartimentale (OIC-DFI; cfr. n. 3.9). Le regolamentazioni vigenti dell’OIC vengono prevalentemente riprese nella LAI e nell’OAI.
La definizione di infermità congenita riconosciuta dall’AI di cui all’articolo 1 capoverso 1 OIC figurerà nella LAI e nell’OAI. L’inizio e la fine del diritto saranno regolamentati in dettaglio nell’OAI.
Si rinuncia a emanare disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 14 capoverso 2 nLAI, poiché la concretizzazione dei criteri EAE è molto ampia e tecnica. Questa dovrà dunque avvenire al livello della CPSI. Per garantire la coerenza tra l’AOMS e l’AI, andrà inoltre applicato per analogia nell’AI il documento di lavoro dell’UFSP sull’operazionalizzazione dei criteri EAE102. Conformemente a quanto deciso dal Parlamento, si può rinunciare anche alla menzione dell’ultima frase dell’articolo 14 capoverso 2 nLAI concernente le malattie rare, poiché dalle deliberazioni parlamentari è emerso che questa ha un carattere meramente dichiaratorio.
3.3 Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Art. 7j
L’articolo 44 nLPGA disciplina la procedura per l’attribuzione dei mandati peritali. Il presente articolo stabilisce che l’assicuratore dovrà verificare gli eventuali motivi di ricusazione fatti valere dall’assicurato nei confronti del perito incaricato. Se l’assicuratore confermerà il perito nonostante la richiesta di ricusazione, dovrà comunicarlo mediante una decisione incidentale. Tuttavia, prima di arrivare a tale decisione, si dovrà cercare di raggiungere un accordo
102 Disponibile (in tedesco e in francese) sul sito Internet www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Designazione delle prestazioni > Procedure di domanda > Procedure di domanda: prestazioni generali > Documenti.