Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 110 cpv. 2
L’UFAS stabilirà quali documenti vanno presentati in vista della conclusione del contratto per la concessione di aiuti finanziari e durante il periodo contrattuale (lett. a). Il termine per l’inoltro dei documenti durante il periodo contrattuale (lett. b) sarà ridotto da sei a quattro mesi, in modo da accelerare la procedura. Questo permetterà di disporre più rapidamente dei dati relativi ai futuri pagamenti e periodi contrattuali.
Art. 110 cpv. 3
In caso di inosservanza del termine ordinario o prorogato per l’inoltro dei documenti senza ragioni valide, i pagamenti verranno sospesi. Sarà applicabile la LSu.
Art. 110 cpv. 4
Per principio gli aiuti finanziari saranno versati in due acconti annui. Alla conclusione del periodo contrattuale si effettuerà un conguaglio (come previsto nel vigente cpv. 3). In futuro,
l’UFAS potrà modificare il piano di pagamento, se vi sono validi motivi. L’esperienza mostra che ad oggi l’UFAS non può reagire con sufficiente flessibilità a situazioni particolari delle organizzazioni. Ad esempio, in caso di dati errati o mancanti che non vengono corretti o forniti entro un termine utile, gli acconti successivi andrebbero sospesi o ridotti.
Il vigente articolo 110 capoverso 4 OAI è abrogato. In futuro, infatti, l’importo determinante degli aiuti finanziari sarà l’importo massimo di cui all’articolo 108quater capoverso 1 AP-OAI. Non saranno più previste prestazioni più estese. La fornitura di prestazioni nuove o perfezionate potrà essere richiesta nel quadro di progetti.
Art. 110 cpv. 5
Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica dell’art. 108). Non vengono apportate modifiche materiali.
Disposizioni transitorie della modifica del… (data di adozione della modifica dell’OAI)
a. Indennità giornaliere
Come menzionato nel messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI101, il nuovo sistema si applicherà a tutte le prime formazioni professionali iniziate dopo l’entrata in vigore del nuovo disciplinamento. Farà stato unicamente l’inizio effettivo della formazione in questione (primo giorno di formazione).
b. Valutazione del grado d’invalidità
Con la presente modifica vengono adeguate le prescrizioni concernenti la determinazione del reddito senza invalidità per gli invalidi dalla nascita e quelli precoci (cfr. art. 26 cpv. 3 e 4 AP-OAI).
La soppressione delle fasce d’età previste nel vigente articolo 26 capoverso 1 OAI consentirà il computo di un reddito senza invalidità più elevato per gli assicurati di età inferiore ai 30 anni. Per evitare di penalizzare gli attuali beneficiari di rendita di questa fascia d’età, il loro diritto alla rendita andrà rivisto. In caso contrario, infatti, non essendo più in vigore la pertinente disposizione di ordinanza, non vi sarebbe più l’adeguamento automatico in base alle fasce d’età.
Questo riguarda sia le persone che non hanno potuto concludere una formazione professionale nonostante tutti gli sforzi dell’AI, per le quali in futuro sarà computato un valore mediano senza graduazione in funzione dell’età, sia quelle che, pur avendo ottenuto un titolo secondo la LFPr si sono viste computare un reddito senza invalidità secondo la disposizione vigente dell’articolo 26 capoverso 1 OAI, alle quali in futuro verrà computato il reddito statistico per il titolo professionale corrispondente. La soppressione delle fasce d’età garantirà di regola a questi assicurati un reddito senza invalidità pari, se non superiore, a quello determinato secondo il calcolo attuale.
101 FF 2017 2191, in particolare pag. 2335.