Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 7k cpv. 2
Se l’assicurato intenderà rinunciare alla registrazione del colloquio, dovrà confermarlo all’assicuratore in forma scritta, se possibile prima dello svolgimento della perizia. A tal fine, all’annuncio della perizia l’assicuratore dovrà inviare all’assicurato un apposito modulo da compilare e rinviargli prima della perizia. L’assicuratore metterà quindi agli atti la dichiarazione di rinuncia e la inoltrerà al perito. In questo modo si garantirà che tutte le parti interessate siano informate, prima della perizia, sulla volontà di registrare o meno il colloquio e di mettere o meno agli atti la registrazione.
A seconda delle circostanze, l’assicurato potrà prendere la decisione di rinuncia anche immediatamente prima del colloquio o, a seconda del suo svolgimento, dopo la fine del medesimo. In questo caso, la dichiarazione di rinuncia andrà firmata direttamente presso il perito, che la inoltrerà all’assicuratore affinché sia messa agli atti.
Nel caso di una rinuncia nel quadro di una perizia bidisciplinare o pluridisciplinare, dalla dichiarazione dovrà risultare chiaramente il perito presso il quale l’assicurato ha rinunciato alla registrazione su supporto audio.
Art. 7k cpv. 3
A livello tecnico va garantito che la registrazione su supporto audio sia effettuata in modo da garantire la sicurezza dei dati e, al contempo, ridurre al minimo l’onere per i periti, evitando di porre requisiti tecnici e amministrativi troppo elevati. In questo ambito gli assicuratori hanno già esperienza con le registrazioni visive nel campo delle osservazioni. Spetterà agli assicuratori disciplinare concretamente le prescrizioni tecniche nel quadro del mandato conferito al perito. Incomberà invece alle autorità incaricate di vigilare sugli assicuratori emanare direttive per garantire l’uniformità del formato e la sicurezza dei dati e definire le modalità di trasmissione dei dati.
Nell’ambito della modifica di legge concernente l’osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale ha emanato nuove disposizioni sulla conservazione degli atti (art. 8a OPGA), in vigore dal 1° ottobre 2019. Queste garantiscono sia la sicurezza dei dati che la protezione dei dati sensibili negli incarti dei diversi rami delle assicurazioni sociali e si applicano anche alla conservazione di dati elettronici. Evidentemente sono quindi valide anche per la conservazione delle registrazioni su supporto sonoro.
Art. 7k cpv. 4
Va garantito che il colloquio sia registrato correttamente e in tutta la sua durata sul supporto sonoro. A tal fine sia l’assicurato che il perito dovranno confermare l’inizio e la fine del colloquio indicandone gli orari esatti.
Se per lo svolgimento del colloquio si deve far ricorso a un interprete, andranno ovviamente registrati anche i suoi interventi.
Art. 7k cpv. 5
In futuro una perizia potrà essere impiegata soltanto se sia essa che la registrazione del colloquio saranno state messe agli atti. Andrà pertanto garantito che subito dopo la perizia il perito controlli se il colloquio sia stato registrato integralmente e se possa essere riprodotto senza problemi tecnici e le parole dell’assicurato e del perito siano ben udibili.
In questo modo si intende far sì che in caso di difetti o registrazione incompleta o di qualità insufficiente si possa rimediare già presso il perito, con il consenso e il coinvolgimento
dell’assicurato, completando o eventualmente ripetendo il colloquio.
Al ricevimento della perizia e del colloquio, l’assicuratore dovrà poter presumere che essi siano completi e possano essere messi agli atti correttamente.
Art. 7k cpv. 6
Per principio, in futuro la registrazione su supporto audio del colloquio tra l’assicurato e il perito sarà parte integrante della perizia. Per poter adempiere l’elevato obbligo di diligenza ne-