Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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cessario nel trattamento di questi dati degni di particolare protezione, le registrazioni su supporto audio dovranno poter essere ascoltate soltanto nel quadro di una procedura d’opposizione secondo l’articolo 52 LPGA, di una procedura di preavviso secondo l’articolo 57a LAI, in fase di revisione e riconsiderazione secondo l’articolo 53 LPGA, in una procedura di ricorso cantonale secondo gli articoli 56 segg. LPGA e nel quadro del contenzioso dinanzi al Tribunale federale secondo l’articolo 62 LPGA. In questo modo si garantisce che le registrazioni su supporto audio verranno ascoltate unicamente in caso di controversia. Non saranno ammessi altri impieghi, in particolare un’analisi della registrazione su supporto audio. Se la perizia è incontestata, le registrazioni su supporto audio non verranno utilizzate e si eviterà quindi che vengano ascoltate da terzi.
Art. 7l
Attualmente non esistono requisiti di diritto federale per quanto riguarda le qualifiche professionali di cui devono disporre i periti medici che intendono allestire perizie mediche su incarico di un’assicurazione sociale. Di conseguenza, ogni assicuratore decide da sé quali qualifiche e requisiti professionali richiedere ai periti. L’articolo 44 capoverso 7 nLPGA crea le basi per emanare una normativa uniforme al riguardo. Con i criteri posti nel presente articolo di ordinanza si intende garantire che le perizie vengano allestite soltanto da periti professionalmente qualificati.
Art. 7l cpv. 1 lett. a
I periti medici dovranno disporre, nella propria disciplina, delle qualifiche professionali di cui necessitano anche per poter esercitare la loro attività di medici specialisti a titolo indipendente. Si presupporrà dunque un titolo federale di medico specialista. In questo modo si garantirà che i medici abbiano svolto un ciclo di studi universitari in medicina e un perfezionamento pluriennale in una disciplina specifica. La formazione potrà essere stata svolta anche all’estero, purché la sua equivalenza venga confermata dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) dell’UFSP.
L’aggiornamento è un obbligo professionale derivante dal titolo di medico specialista. Per quanto concerne i diplomi di aggiornamento necessari, lo stato delle conoscenze sulla prassi attuale può essere verificato tramite l’elenco dei medici della Federazione dei medici svizzeri (FMH)108.
Art. 7l cpv. 1 lett. b
Dal 1° gennaio 2018, in seguito alla revisione della legge del 23 giugno 2006109 sulle professioni mediche, tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria in Svizzera devono essere iscritte nel registro delle professioni mediche (MedReg)110. Questo registro fornisce informazioni alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per quanto concerne i diplomi e i titoli di perfezionamento di tutte le persone, svizzere e straniere, che esercitano la loro professione medica in Svizzera. In questo modo il MedReg sostiene i Cantoni nella vigilanza su queste persone e garantisce che tutte le autorità di vigilanza cantonali abbiano accesso a tutti i dati inerenti alle autorizzazioni (comprese le eventuali misure disciplinari) degli altri Cantoni.
I dati del MedReg sono accessibili via Internet e hanno lo scopo di informare l’opinione pubblica. Il registro fornisce così un contributo importante alla tutela dei pazienti e della categoria professionale dei medici. Al contempo, costituisce anche uno strumento con il quale gli assicurati possono verificare in modo semplice e rapido se un perito disponga della formazione, dell’aggiornamento e del perfezionamento professionali necessari.
Art. 7l cpv. 1 lett. c
In Svizzera i medici che esercitano un’attività indipendente necessitano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. In questa categoria rientrano anche i medici con un
108 Disponibile all’indirizzo https://doctorfmh.ch/.
109 Disponibile all’indirizzo https://www.medregom.admin.ch/.
110 RS 811.11