Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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L’impostazione concreta avverrà a livello di direttive.
2.7 Procedure e perizie
Con la procedura di accertamento d’ufficio si intende garantire che le procedure delle assicurazioni sociali si svolgano nel modo più rapido e semplice possibile. Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sono stati sanciti a livello di legge (nella LPGA) i diritti di partecipazione degli assicurati nonché i ruoli e le competenze degli organi esecutivi per tutte le assicurazioni sociali. Inoltre, i provvedimenti d’accertamento, in particolare quelli inerenti alle perizie mediche, sono stati regolamentati in modo più chiaro uniforme:
• in caso di mancato accordo su un perito tra l’assicuratore e l’assicurato, l’assicuratore do-
vrà comunicare la sua decisione mediante una decisione incidentale (art. 44 cpv. 4 nLPGA). Tuttavia, prima di arrivare alla decisione si dovrà cercare di raggiungere un accordo tra l’assicuratore e l’assicurato. La procedura di conciliazione da seguire in tal caso sarà disciplinata dettagliatamente a livello di ordinanza (cfr. art. 7j AP-OPGA).
• Per quanto concerne l’attribuzione dei mandati peritali, il Consiglio federale potrà ema-
nare disposizioni per i singoli rami assicurativi (art. 44 cpv. 7 LPGA). Nell’AI si rileva una necessità d’intervento: nell’ottica della garanzia della qualità, in futuro oltre alle perizie pluridisciplinari anche quelle bidisciplinari dovranno essere attribuite con il metodo aleatorio e soltanto ai centri peritali abilitati (art. 72bis cpv. 1 AP-OAI). Inoltre, nella legislazione federale vanno definiti requisiti per le qualifiche professionali di cui devono disporre i periti che intendono allestire perizie mediche su incarico di un’assicurazione sociale (art. 7l AP-OPGA).
• In futuro, i colloqui tra il perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le regi-
strazioni acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 nLPGA). Inoltre, gli uffici AI dovranno tenere un elenco accessibile al pubblico per rendere il più trasparente possibile l’attribuzione dei mandati peritali ai periti (art. 57 cpv. 1 lett. n LAI). Le due novità summenzionate saranno precisate a livello di ordinanza (art. 7k AP-OPGA e art. 41b AP-OAI).
• Per garantire la qualità nel sistema peritale, è inoltre necessario istituire una commis-
sione extraparlamentare indipendente (art. 44 cpv. 7 lett. c nLPGA). I suoi compiti e competenze saranno disciplinati a livello di ordinanza. Concretamente, è previsto che la commissione elabori e sorvegli prescrizioni e strumenti per la garanzia della qualità (p. es.
abilitazione dei centri peritali, prescrizioni qualitative per l’allestimento delle perizie e strumenti standardizzati per la valutazione della qualità delle perizie; art. 7m e 7n AP-OPGA).
Diverse misure concretizzate a livello di legge e/o di ordinanza, quali l’istituzione di una commissione indipendente, la determinazione di criteri per l’abilitazione dei periti per le perizie mediche e l’attribuzione dei mandati per le perizie bidisciplinari con metodo aleatorio, danno seguito alle raccomandazioni formulate nel rapporto peritale sulle perizie mediche nell’AI pubblicato nell’autunno del 202020. Lo studio, commissionato alla fine del 2019 dal DFI e redatto dall’istituto Interface Politikstudien Forschung Beratung in collaborazione con il Servizio di psichiatria forense dell’Università di Berna, ha valutato il sistema dell’attività peritale e l’assegnazione dei mandati.
20 Franziska Müller, Michael Liebrenz, Roman Schleifer, Christof Schwenkel, Andreas Balthasar, Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung: Bericht zuhanden des Generalsekretariats des Eidgenössischen Departements des Innern EDI (GS-EDI), 2020; disponibile (soltanto in tedesco) all’indirizzo https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf.