Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 7n cpv. 1 lett. a–e

La commissione elaborerà e pubblicherà raccomandazioni in diversi ambiti. La questione della qualità e della garanzia della qualità delle perizie va regolamentata a livello nazionale e per tutte le assicurazioni sociali in base agli stessi criteri. È importante definire criteri chiari per l’allestimento dei rapporti peritali, validi per tutti i periti, e garantire controlli della qualità con strumenti specifici e uniformi.

Nella maggior parte dei casi, i centri peritali allestiscono perizie bidisciplinari e pluridisciplinari, il cui allestimento richiede requisiti più elevati, data la partecipazione di due o più periti e la conseguente necessità di trovare un consenso. Poiché mancano requisiti generali vincolanti per le strutture e i processi di un centro peritale, la costituenda commissione dovrà definire anche i criteri per l’abilitazione dei centri peritali attivi per le assicurazioni sociali e la loro attività. La commissione elaborerà i criteri necessari concernenti vari aspetti (p. es. infrastruttura, indipendenza, requisiti professionali, autorizzazioni, struttura, gestione dei casi, gestione della qualità e garanzia della qualità). In futuro sarà il Consiglio federale a disciplinare i requisiti relativi alle qualifiche professionali per i periti medici (cfr. art. 7l AP-OPGA), che potranno essere verificati in modo semplice dagli assicurati e dagli assicuratori.

La commissione sorveglierà la ripresa e il rispetto dei criteri e delle prescrizioni qualitative raccomandati. Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali metteranno a sua disposizione i documenti necessari a tal fine (cfr. cpv. 2). Anche i risultati relativi alla sorveglianza del rispetto dei criteri saranno pubblicati sotto forma di raccomandazioni.

Art. 7n cpv. 2

Per potersi fare un’idea della misura in cui i periti e i centri peritali rispettano i criteri qualitativi previsti nell’allestimento delle perizie, la Commissione ha bisogno di documenti del sistema peritale. A seconda del tema che intende verificare, necessita ad esempio di perizie o di documenti sui processi e sulle strutture dei centri peritali. Poiché le sue competenze legali non le permettono di chiedere direttamente ai periti o ai centri peritali i documenti necessari, è previsto che potrà esigerli dagli assicuratori e dagli organi esecutivi, i quali li riuniranno per temi e li faranno pervenire alla commissione.

Art. 7n cpv. 3

Considerata la varietà dei suoi compiti, la commissione si doterà di un regolamento. Esso disciplinerà in particolare il suo metodo di lavoro (lett. a).

Per poter svolgere i suoi svariati e impegnativi compiti, la commissione avrà bisogno anche del sostegno di esperti esterni per i lavori di ricerca scientifica o le valutazioni. I rapporti e le valutazioni di questi esperti costituiranno non di rado la base per le decisioni della commissione. La lettera b del presente capoverso stabilisce pertanto che la commissione disciplinerà nel regolamento il coinvolgimento di esperti esterni per l’adempimento dei compiti menzionati.

Infine, la commissione dovrà definire nel regolamento in che forma e con quale frequenza intende dare conto sulle sue attività e sulle sue raccomandazioni (lett. c).

Art. 7n cpv. 4

In qualità di dipartimento responsabile, sarà il DFI ad approvare il regolamento.

Art. 7n cpv. 5

All’interno del DFI, l’UFAS è designato quale organo amministrativo che dirigerà la segreteria o l’organo specializzato della commissione. Le svariate e impegnative attività che la commissione dovrà assumere vanno oltre quelle di segreteria in senso stretto. Occorrerà svolgere un’ampia gamma di compiti negli ambiti della medicina assicurativa e del diritto nonché elaborare basi scientifiche per la garanzia della qualità delle perizie mediche.