Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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specifico in neuropsicologia, in aggiunta a un master e a una formazione postuniversitaria pratico-clinica pluriennale sulla base degli standard qualitativi definiti dall’UFSP.
Nell’AI questo requisito qualitativo, già introdotto a livello di direttive nel 2017, si è dimostrato valido.
Art. 7l cpv. 4
Oltre ad adempiere i requisiti professionali previsti, i periti e i centri peritali dovranno anche essere disposti a fornire agli assicuratori i documenti richiesti (organigrammi, processi, misure per la garanzia della qualità ecc.). Questo è necessario affinché gli assicuratori e gli organi esecutivi possano, da un lato, valutare la situazione dell’organizzazione e dei suoi processi e, dall’altro, mettere i documenti a disposizione della Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (cfr. art. 7n).
Art. 7m
Attualmente in Svizzera non ci sono istituzioni indipendenti che si occupino di questioni di qualità e garanzia della qualità nelle perizie mediche. Di conseguenza, non ci sono nemmeno requisiti e prescrizioni qualitative vincolanti per l’allestimento delle perizie mediche né criteri vincolanti e strumenti per la valutazione della loro qualità.
Nell’ambito dei dibattiti sulla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di istituire una commissione che sorvegli l’abilitazione dei centri peritali, la procedura di allestimento delle perizie e i risultati delle perizie mediche e formuli raccomandazioni pubbliche in materia. Il legislatore ha inoltre stabilito che la commissione dovrà essere composta da rappresentanti delle diverse assicurazioni sociali, dei centri peritali, del corpo medico, dei neuropsicologi, del settore scientifico, delle organizzazioni di pazienti e di quelle di aiuto ai disabili.
La nuova commissione definirà i requisiti, i criteri e gli strumenti per la valutazione della qualità delle perizie mediche per tutte le assicurazioni sociali elaborando e pubblicando raccomandazioni. Dal canto loro, gli assicuratori potranno riprendere, attuare e verificare le raccomandazioni della commissione.
I periti dovranno basarsi su prescrizioni uniformi per tutte le assicurazioni sociali e la qualità delle loro perizie sarà valutata in base a criteri altrettanto uniformi. In questo modo si pongono anche le basi per una verifica e una valutazione della qualità delle perizie nell’ambito di studi scientifici o revisioni tra pari (peer reviews).
Per poter assumere i compiti previsti, la nuova commissione dovrà essere composta da esperti e rappresentanti degli ambienti interessati che dispongano delle competenze e conoscenze necessarie per poter valutare questioni inerenti ai requisiti qualitativi e alla garanzia della qualità nelle perizie mediche. Conformemente a queste prescrizioni, il capoverso 2 stabilisce i rappresentanti di interessi e il loro numero. Le istituzioni e associazioni avranno la possibilità di presentare proposte di candidature in vista della nomina dei membri.
Art. 7n
Art. 7n cpv. 1
Secondo la volontà del legislatore, la commissione sorveglierà l’abilitazione dei centri peritali, la procedura di allestimento delle perizie e i risultati delle perizie mediche. Affinché possa assumere questi compiti, occorre concretizzare le attività necessarie.
La commissione elaborerà e pubblicherà raccomandazioni in modo da consentire ai periti, ai centri peritali, agli assicuratori, agli assicurati e a tutti gli altri ambienti interessati di farsi un’idea dei criteri e dei requisiti che considera necessari. Le raccomandazioni potranno essere riprese dai periti e dagli assicuratori. Questi ultimi potranno in futuro limitarsi a garantire o effettuare la verifica delle prescrizioni e dei criteri raccomandati. Disporranno così di una base oggettiva per decidere circa la collaborazione con un centro peritale o l’interruzione della medesima.