Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Disposizione transitoria
In linea di massima si può presumere che oggi tutti i periti dispongano di un titolo di medico specialista, ma non tutti ancora di un diploma di perfezionamento in medicina assicurativa.
Per garantire che un numero sufficiente di periti possa rispondere alla forte domanda di perizie, è necessario prevedere un periodo transitorio entro il quale i medici specialisti potranno acquisire il certificato della SIM nelle discipline previste all’articolo 7l capoverso 2.
3.4 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 51 cpv. 5
Secondo il diritto vigente, le persone con un grado d’invalidità compreso tra il 40 e il 50 per cento hanno diritto a un quarto di rendita o a una mezza rendita. L’introduzione del sistema di rendite lineare comporterà una molteplicità di percentuali di rendita, dato che la percentuale di una rendita intera aumenterà in modo lineare con il grado d’invalidità. La modifica proposta nel presente capoverso non è materiale, ma serve a tener conto del fatto che la quota computabile del reddito annuo medio determinante si basa sul grado d’invalidità dell’AI.
Art. 53 cpv. 1, secondo periodo
Con l’introduzione del sistema di rendite lineare, a ogni grado d’invalidità corrisponderà una percentuale di una rendita intera. In base a questa regolamentazione, in futuro non si
avranno più soltanto quattro frazioni di rendita (un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita e rendita intera), bensì un gran numero di percentuali di rendita. L’inserimento di ciascuna di esse in una tavola delle rendite comporterebbe un onere enorme e non sarebbe dunque realizzabile. Per questo motivo, la disposizione in esame viene modificata in modo che l’ufficio federale competente, ovvero l’UFAS, possa stabilire non solo tavole delle rendite ma anche prescrizioni per la determinazione dell’importo delle rendite. Queste prescrizioni potranno essere emanate ad esempio sotto forma di formule di calcolo.
Capo nono: Aiuti finanziari per la promozione dell’assistenza alle persone anziane
Nel titolo del vigente capo nono, date le modifiche agli articoli ivi contenuti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari».
Art. 222
Art. 222, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) nonché cpv. 1 e 3
In questo e negli articoli seguenti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari». Secondo la LSu, il termine «sussidi» include segnatamente gli aiuti finanziari e le indennità. I sussidi di cui all’articolo 101bis LAVS sono però versati esclusivamente sotto forma di aiuti finanziari, ragion per cui si procede a questo adeguamento terminologico.
Art. 222 cpv. 3
La partecipazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (Fondo di compensazione AVS) ammonta a 20 milioni di franchi (nel 2020). Questi mezzi vengono accreditati al Fondo di compensazione AI per il finanziamento delle prestazioni a favore delle persone anziane che soffrono di infermità dovute a disabilità dopo aver raggiunto l’età di pensionamento. Nel primo periodo, l’espressione «in proporzione» viene stralciata, in quanto fa pensare che l’AVS partecipi in misura proporzionale agli aiuti finanziari versati dall’AI. Si indica però esplicitamente che la partecipazione dell’AVS si basa sulle prestazioni effettivamente fornite dalle organizzazioni di aiuto agli invalidi in favore di queste persone. A tali prestazioni si applicheranno le disposizioni dell’OAI concernenti i sussidi alle