Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 224

Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all’art. 222).

Art. 224 cpv. 1

Nel primo periodo vengono aggiunti i criteri di conformità ai bisogni ed efficacia. Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b LSu, l’efficacia e l’economicità costituiscono criteri di base. Inoltre, le organizzazioni cui vengono concessi aiuti finanziari dovranno adeguare la propria offerta all’evoluzione della popolazione anziana e ai suoi bisogni. La grande importanza attribuita ai compiti di sviluppo nell’ordine di priorità deriva dall’intenzione di promuovere l’innovazione e la dinamicità presso le organizzazioni (art. 224ter cpv. 1 lett. b AP-

OAVS).

Nella versione francese, il secondo periodo viene riformulato in modo da far corrispondere la terminologia a quella della versione tedesca, sostituendo i termini «volume de travail» e «champ d’activité» rispettivamente con «volume» et «portée des activités». Anche la versione italiana è leggermente modificata in tal senso sostituendo «del volume e della portata del campo d’attività» con «del volume e della portata delle attività». Se alcune organizzazioni (p. es. Pro Senectute) dispongono effettivamente di una vasta offerta di prestazioni per un’ampia fascia della popolazione, altre (p. es. Parkinson Svizzera) sono più specializzate e si rivolgono a una cerchia di destinatari più ristretta. L’ammontare degli aiuti finanziari tiene conto di questi aspetti.

Il secondo periodo viene inoltre completato in modo da menzionare anche la presa in considerazione dei contributi finanziari di terzi. Questa aggiunta va al contempo a sostituire il terzo periodo, che viene stralciato in quanto troppo restrittivo. In futuro si terrà così conto non soltanto delle prestazioni finanziarie delle corporazioni territoriali di diritto pubblico, ma anche di altre prestazioni di terzi. Per alcune organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane, ad esempio, le donazioni costituiscono una fonte di finanziamento importante.

Inoltre, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all’art. 222).

Art. 224 cpv. 2

Questo capoverso viene abrogato, in quanto si riferisce materialmente all’articolo 223 (versamento degli aiuti finanziari), che copre i corsi, al capoverso 2 vigente (in futuro cpv. 1; cfr. relativo commento), e le formazioni continue, al capoverso 5 vigente (in futuro cpv. 3; cfr. relativo commento).

Art. 224 cpv. 3

Questa nuova disposizione concretizza a livello di ordinanza una prassi già applicata nei contratti in essere e prevista nelle pertinenti direttive dell’UFAS dal 2017. La limitazione della partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi effettivamente sostenuti è conforme alla LSu. La quota massima del 50 per cento mette in evidenza il ruolo sussidiario della Confederazione nell’assistenza alle persone anziane. Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento di un compito che non può assumere direttamente, è possibile derogare a questa limitazione del 50 per cento, se, in considerazione della sua struttura e dei suoi obiettivi, l’organizzazione sostenuta ha possibilità di finanziamento limitate. Attualmente una tale eccezione vale per il Consiglio svizzero degli anziani (CSA). Fondato nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione politica e del piano d’azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento del 2002112, questo organo rappresenta gli interessi delle persone anziane in Svizzera e assume compiti relativi allo sviluppo e al coordinamento di organizzazioni che perseguono lo stesso scopo. Il CSA conta quasi esclusivamente sul volontariato e, fatta eccezione per i contributi dei membri, le sue possibilità di finanziamento (p. es. ricavi da prestazioni e liberalità) sono molto modeste.

112 Nazioni Unite, «Dichiarazione politica e Piano d’azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento», Seconda assemblea mondiale sull’invecchiamento, 2002; disponibile (in francese) all’indirizzo https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-fr.pdf.