Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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organizzazioni private di aiuto agli invalidi (art. 108–110 AP-OAI). Le disposizioni degli articoli 223–225 si applicheranno esclusivamente agli aiuti finanziari alle organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane secondo il capoverso 1.
Art. 223
L’attuale struttura di questo articolo non consente di risalire esattamente alle prestazioni di cui all’articolo 101bis LAVS. La nuova struttura prevede un’elencazione delle forme di versamento degli aiuti finanziati per i singoli compiti. I vari capoversi vengono riformulati e rimandano alle pertinenti disposizioni dell’articolo 101bis capoverso 1 LAVS, con riferimento alle prestazioni del singolo caso. La nuova struttura e la riformulazione non incidono in alcun modo sulla prassi vigente.
La rubrica «Criteri di sussidio» viene modificata in quanto non pertinente rispetto al contenuto dell’articolo, che definisce le modalità di versamento degli aiuti finanziari per le varie prestazioni (cfr. commento all’art. 222).
Art. 223 cpv. 1
Il contenuto del vigente capoverso 1 si riferisce all’ammontare degli aiuti finanziari, che è in realtà oggetto dell’articolo 224. La disposizione non viene però spostata all’articolo 224 capoverso 1, dato che i criteri ivi esposti comprendono già il grado di raggiungimento degli obiettivi. Il nuovo tenore del capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 2.
Dall’entrata in vigore della NPC, il 1° gennaio 2008, l’aiuto prestato a domicilio da professionisti non è più finanziato dalla Confederazione, che versa aiuti finanziari soltanto se queste prestazioni sono fornite da volontari. Per evitare fraintendimenti con l’«aiuto a domicilio» prestato da professionisti, il nuovo tenore parla di «prestazioni fornite a domicilio o in relazione con il domicilio», le quali includono ad esempio l’accompagnamento di una persona per sbrigare faccende fuori casa. I servizi ambulatoriali non sono più menzionati, in quanto fanno riferimento a un settore di cure per il quale sono ormai responsabili i Cantoni.
Art. 223 cpv. 2
Il vigente capoverso 2 è spostato al capoverso 1 (cfr. commento al cpv. 1). Il nuovo tenore del capoverso 2 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 3. La riformulazione prevede la precisazione della forma di versamento degli aiuti finanziari, che non emerge dal tenore vigente.
Dato che i progetti rientrano tra i compiti di sviluppo di cui all’articolo 101bis capoverso 1 lettera c LAVS, il vigente capoverso 4, che vi si riferisce, è aggiunto al capoverso 2 senza modifiche sostanziali. I progetti sono in quanto tali di durata limitata e vengono indennizzati in funzione delle spese effettive, in aggiunta agli importi forfettari per i compiti di sviluppo duraturi.
Art. 223 cpv. 3
Il contenuto del vigente capoverso 3 è spostato al capoverso 2 (cfr. commento al cpv. 2). Il presente capoverso corrisponde ora sostanzialmente al vigente capoverso 5, con la riformulazione del primo periodo. Il termine «sussidiati» utilizzato attualmente non è adeguato (cfr. commento all’art. 222); l’ammontare degli aiuti finanziari dipenderà dal numero di prestazioni fornite. Il termine «perfezionamento» è sostituito con «formazione continua», ovvero il termine utilizzato nell’articolo 101bis capoverso 1 lettera d LAVS.
Art. 223 cpv. 4
Il contenuto del vigente capoverso 4 è sostanzialmente spostato al capoverso 2 (cfr. commento al cpv. 2). Il nuovo tenore del capoverso 4 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 6, con un’integrazione.
In futuro, le basi di calcolo degli aiuti finanziari versati conformemente ai capoversi precedenti saranno infatti disciplinate nei contratti di prestazioni con le organizzazioni. Inoltre, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all’art. 222).