Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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(ovvero di un quarto per un quarto di rendita, di metà per una mezza rendita e di tre quarti per tre quarti di rendita), in futuro l’introduzione del sistema di rendite lineare nella previdenza professionale obbligatoria comporterà una riduzione in percentuale. La riduzione degli importi limite continuerà così a corrispondere al diritto alla rendita nel caso specifico. Dato che in futuro questo sarà espresso in percentuale di una rendita intera, anche la riduzione degli importi limite corrisponderà a una percentuale esatta. Di conseguenza, per le persone parzialmente invalide che continuano a esercitare un’attività lucrativa nella misura della loro capacità al lavoro residua verranno meno gli spiacevoli effetti della graduazione in frazioni di rendita anche per quanto riguarda l’assicurazione nella previdenza professionale obbligatoria del salario ancora percepito. Gli istituti di previdenza avranno la facoltà di riprendere questo sistema anche nel regime sovraobbligatorio, il che, viste le prescrizioni uniformi, faciliterebbe nel complesso il calcolo delle rendite.

Esempio

Per le persone con un grado d’invalidità compreso tra il 50 e il 69 per cento, in futuro la rendita corrisponderà a una quota percentuale della rendita intera corrispondente al grado d’invalidità (cfr. art. 24a cpv. 2 nLPP). Con un grado d’invalidità del 55 per cento, ad esempio, si avrà dunque diritto a una rendita pari al 55 per cento di una rendita intera. Se una persona parzialmente invalida continuerà a sfruttare la propria capacità al lavoro residua, in caso di attività lucrativa dipendente sarà assicurata nella previdenza professionale obbligatoria già con un reddito annuo di 9600 franchi (in base alle regole di arrotondamento matematico,

l’istituto di previdenza può arrotondare l’importo effettivamente determinato di 9599.85 fr.), in quanto l’attuale soglia d’entrata di 21 333 franchi si ridurrà del 55 per cento. L’attuale deduzione di coordinamento di 24 885 franchi si ridurrà della stessa percentuale a un valore arrotondato di 11 198 franchi (valore effettivo: 11 198.25 fr.), cosicché il salario coordinato su cui sono versati i contributi nella previdenza professionale aumenterà a tutto vantaggio della persona interessata.

In caso di gradi d’invalidità compresi tra il 40 e il 49 per cento, l’ammontare della rendita non corrisponderà al grado d’invalidità. Se per un grado d’invalidità del 40 per cento si continuerà ad avere diritto a un quarto (ovvero al 25 %) di una rendita intera, successivamente l’ammontare aumenterà però in misura lineare con l’aggiunta di 2,5 punti percentuali di una rendita intera per ogni punto percentuale superiore al 40 per cento del grado d’invalidità. Le singole quote percentuali che ne derivano sono elencate nell’articolo 24a capoverso 4 nLPP. Una persona parzialmente invalida con un grado d’invalidità del 46 per cento, ad esempio, avrà diritto a una rendita pari al 40 per cento (25 % + [6 x 2,5 %]) di una rendita intera. Se questa persona continua a esercitare un’attività lucrativa quale dipendente, sarà dunque assicurata nella previdenza professionale obbligatoria già a partire da un salario annuo soggetto all’AVS arrotondato a 12 800 franchi (valore effettivo: 12 799.80 fr.). La soglia d’entrata si ridurrà della stessa percentuale di una rendita intera cui avrà diritto, ovvero del 40 per cento, vale a dire di due quinti. Altrettanto varrà per la deduzione di coordinamento, che sarà pari a 14 931 franchi (= 60 % degli attuali 24 885 fr.).

Come oggi, con un grado d’invalidità uguale o superiore al 70 per cento si avrà diritto a una rendita intera (cfr. art. 24a cpv. 3 nLPP). Un eventuale reddito supplementare conseguito nell’ambito di un’esigua capacità al lavoro residua continuerà a essere escluso dalla previdenza professionale obbligatoria conformemente all’articolo 1j capoverso 1 lettera d OPP 2.

Va rammentato che il salario minimo assicurato di cui all’articolo 8 capoverso 2 LPP non sarà ridotto, ragion per cui non è menzionato nel presente articolo 4 dell’ordinanza. La definizione di un salario minimo assicurato è infatti tesa proprio a evitare che vengano assicurati obbligatoriamente salari troppo modesti, il che sarebbe impossibile se si riducesse questo valore.