Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 224bis

L’articolo 101bis capoverso 2 LAVS incarica il Consiglio federale di fissare i limiti massimi degli aiuti finanziari. Nel suo tenore vigente, l’OAVS non contiene alcuna disposizione al riguardo. Questo nuovo articolo definisce la frequenza dell’adeguamento dell’importo massimo e le basi determinanti per la sua fissazione.

Art. 224bis cpv. 1

Il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni, mediante decisione, l’importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane. A tal fine potrà prevedere anche un adeguamento graduale nel corso dei quattro anni, che sia coordinato ad esempio con la durata dei relativi contratti in corso o da concludere. I probabili cambiamenti nel settore dell’assistenza alle persone anziane giustificano una rivalutazione della situazione e una decisione politica a intervalli regolari. Secondo lo scenario di riferimento dell’UST sull’evoluzione della popolazione113, tra il 2020 e il 2035 il numero di ultrasessantacinquenni salirà di oltre il 40 per cento, superando i 2,3 milioni di persone. Di conseguenza si può prevedere una maggiore domanda di prestazioni, soprattutto in età avanzata, e un maggiore bisogno di coordinamento. L’adeguamento periodico dell’importo massimo non segue tuttavia automaticamente il ritmo dell’evoluzione demografica, bensì tiene conto dei bisogni emersi nelle organizzazioni, che dipendono anche da altri fattori (p. es.

l’evoluzione dei modi di vita, l’evoluzione tecnologica, lo stato di salute della popolazione anziana, altre fonti di finanziamento).

L’importo massimo iniziale corrisponde all’attuale importo di 72 milioni di franchi (nel 2020), più un milione di franchi quale riserva fino alla fissazione dell’importo successivo. Questo importo di riserva serve a consentire il trattamento di eventuali ulteriori richieste presentate da organizzazioni che finora non hanno beneficiato di aiuto finanziari in seguito all’emergere di nuove problematiche.

Inoltre, il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni l’importo massimo del Fondo di compensazione AVS per i sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi di cui all’articolo 222 capoverso 3. L’importo massimo iniziale corrisponderà all’attuale importo di 20 milioni di franchi (nel 2020). Gli sviluppi in questo settore non giustificano invece un’ulteriore riserva.

Se non è previsto un adeguamento al rincaro integrale e automatico, nella fissazione dell’importo massimo si terrà però conto dell’evoluzione dei prezzi al consumo.

Art. 224bis cpv. 2

L’adeguamento regolare dell’importo massimo dovrà basarsi su solide basi decisionali. Da un lato, i mezzi stanziati vanno utilizzati per il versamento degli aiuti finanziari dimostratisi più appropriati ed efficaci e, dall’altro, è opportuno riconoscere eventuali lacune e anticipare il bisogno futuro.

Per valutare la situazione e determinare il bisogno futuro nel settore dell’assistenza alle persone anziane, l’UFAS potrà consultare la Commissione AVS/AI. L’Ufficio intratterrà inoltre un dialogo regolare con i Cantoni, dato che la Confederazione svolge un ruolo sussidiario in questo settore.

Art. 224bis cpv. 3

Per elaborare le basi decisionali di cui al capoverso 2, l’UFAS potrà conferire mandati esterni per lo svolgimento degli studi necessari, entro i limiti prestabiliti, a carico dell’assicurazione.

Art. 224ter

Questo nuovo articolo tiene conto del requisito posto nell’articolo 13 capoverso 2 LSu, secondo cui, se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, va istituito un ordine di priorità. La base dell’ordine di priorità dovrà essere sancita nell’ordinanza. I mezzi

113 UST, Scenari dell’evoluzione della popolazione per la Svizzera e per i Cantoni 2020–2050, 2020; disponibile sul sito Internet www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Evoluzione futura.