Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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comprende anche compiti amministrativi veri e propri, per i quali nella legge stessa deve essere prevista la possibilità di delega a organizzazioni e persone che non fanno parte dell’Amministrazione federale (art. 178 cpv. 3 Cost.). Questo vale in particolare per l’esecuzione di procedure di appalto.
Il Consiglio federale è libero di decidere se delegare i compiti amministrativi nel campo delle attività amministrative ausiliarie sulla di un contratto di diritto amministrativo o mediante unʼordinanza. Ovviamente gli atti giuridici necessari ai fini della delega non devono minare la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni sancita dalla Costituzione federale. Nell’atto di delega devono essere regolamentati i principali aspetti e le questioni giuridiche conformemente al capoverso 1 lettere a–c. Per quanto riguarda i contenuti che devono essere oggetto di disciplinamento nell’atto di delega si rimanda al numero 2.3 e relativamente alla vigilanza al numero 4.1.3 («Altre ripercussioni»).
Capoverso 2
La delega di compiti inerenti alle attività amministrative ausiliarie a unʼorganizzazione non presuppone necessariamente che la Confederazione debba contemporaneamente acquisire una partecipazione nellʼorganizzazione. La partecipazione della Confederazione diventa obbligatoriamente necessaria solo quando a unʼorganizzazione deve essere delegato il compito di eseguire procedure di appalto: in questo caso infatti, nell’ottica del diritto in materia di appalti pubblici, è dʼimportanza fondamentale che la Confederazione abbia la responsabilità dellʼorganizzazione in questione. Se non detenesse una partecipazione nellʼorganizzazione alla quale questo compito viene delegato, la Confederazione non potrebbe beneficiare dellʼeccezione rappresentata dal privilegio quasi-in-house prevista dal diritto in materia di acquisti pubblici. Perché la Confederazione possa avvalersi di questo privilegio è contemporaneamente escluso che privati possano detenere partecipazioni nell’organizzazione e che l’organizzazione fornisca prestazioni sul mercato destinate a privati (cfr. n. 2.3.1).
Riepilogando, al momento di delegare a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato la competenza di eseguire procedure di appalto devono essere soddisfatte le condizioni di seguito enumerate, cosicché la Confederazione possa beneficiare del privilegio quasi-in-house:
la Confederazione deve detenere partecipazioni nell’organizzazione o nella persona (requisito relativo al controllo e all’attività);
nessun privato deve detenere partecipazioni nell’organizzazione o nella persona;
l’organizzazione non deve fornire nessuna prestazione sul mercato destinata a privati.
Capoverso 3
Se l’adempimento del compito loro affidato – ad esempio eseguire procedure di appalto – lo richiede, alle organizzazioni e alle istituzioni devono essere attribuite anche competenze decisionali.
Capoverso 4
Se il compito deve essere trasferito a beneficiari di diritto privato e vi sono più offerenti in grado di adempiere il compito a fronte del quale deve essere versata un’indennità, la procedura di selezione deve essere trasparente, oggettiva e imparziale (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. e LSu nella versione in vigore dall’1.1.2021). Gli stessi criteri saranno applicati anche in caso di esternalizzazione in favore di altri soggetti.
Articolo 10 Software open source
Capoverso 1
Per essere tale, un OSS deve fondamentalmente presentare le seguenti caratteristiche65:
ne è consentita la diffusione illimitata e gratuita;
il software deve avere un codice sorgente accessibile;
65 Jaeger, A. Metzger, Open Source Software, Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software, 4a ediz., n. marg. 2 segg. e 39 seg.