Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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 in linea di massima deve essere consentito apportare modifiche al software e diffonderle;

 la concessione dei diritti non può essere ulteriormente limitata, pertanto a nessuna persona o gruppo di persone può essere impedito lʼutilizzo del software, nessun campo di impiego può essere escluso (in particolare l’uso a fini commerciali).

La differenza fondamentale rispetto a un software closed source sta quindi nella concessione di estesi diritti di utilizzazione del codice sorgente in virtù del diritto dʼautore, che permettono di copiare, elaborare, analizzare e diffondere liberamente il software.

La prima delle caratteristiche sopra citate non significa peraltro che un OSS debba essere fornito a titolo pienamente gratuito. Lʼunica cosa che non è consentita è la riscossione di diritti di licenza; per contro, è consentito far pagare ad esempio emolumenti per le copie.

Per quanto riguarda lʼutilizzo di strumenti informatici nellʼambito dellʼAmministrazione federale deve poter essere scelta la soluzione di volta in volta più idonea. In molti casi queste soluzioni si trovano nel campo degli OSS preesistenti che, se adottati, sono di norma oggetto di ulteriore sviluppo da parte della Confederazione. In questi casi la messa a disposizione del codice del software che è stato ulteriormente sviluppato è spesso necessaria o quantomeno opportuna. Con la disposizione proposta si vuole creare una base legale per la messa a disposizione degli OSS utilizzati o sviluppati dalle autorità federali per lʼadempimento dei loro compiti di diritto pubblico. Questo serve a garantire alle autorità federali la massima flessibilità possibile, indipendentemente dai modelli di licenza.

Se si parte dal presupposto che la messa a disposizione di software senza il pagamento di licenze costituisca unʼattività economica, si applicano le limitazioni relative al principio costituzionale di un ordinamento economico organizzato da soggetti privati. Unʼattività economica della Confederazione presuppone pertanto che ci sia una base legale formale, che l’attività corrisponda a un interesse pubblico, sia proporzionale e che sia rispettato il principio della neutralità concorrenziale. Con la norma di legge proposta, la condizione della base legale è soddisfatta.

I principali casi di messa a disposizione di OSS che corrispondono a un interesse pubblico:

 se la licenza di OSS preesistenti prevede che gli sviluppi di tali OSS debbano essere messi a disposizione, la Confederazione deve accettare questa condizione. Lʼinteresse pubblico, in questo caso, risiede nella possibilità di rendere più efficienti gli acquisti;

 se specifici sviluppi del software realizzati internamente alla Confederazione sono messi a disposizione per consentire ad altri enti pubblici di adempiere i propri compiti, lʼinteresse pubblico risiede nella possibilità di sostenerli in modo efficace nello svolgimento di compiti statali. L’utilizzo di un modello di licenza per OSS può essere vantaggioso anche nel quadro della collaborazione tra enti pubblici perché l’utilizzo di licenze per OSS conosciute e diffuse regola in modo semplice molte questioni giuridiche contemporaneamente. Quanto precede è tanto più valido se si considera che di norma è possibile ricorrere ad aziende private che a loro volta hanno un interesse particolarmente alto per la chiarezza e la certezza dei rapporti giuridici che ne derivano. La formazione di «closed communities» tra enti pubblici invece dovrebbe essere costantemente fatta oggetto di nuove negoziazioni e regolamentazioni e potrebbe di conseguenza comportare oneri elevati legati all’esecuzione;

 e infine ci può essere un interesse pubblico nellʼottenere software di qualità migliore partecipando a una comunità di sviluppatori o alla sua costituzione.

Il rispetto del requisito della proporzionalità nella messa a disposizione di OSS deve essere verificato caso per caso.

La messa a disposizione di OSS da parte della autorità federali assoggettate alla legge avviene secondo gli stessi principi validi per i privati (cfr. cpv. 2, secondo cui è da privilegiare il più possibile l’impiego di licenze riconosciute o diffuse a livello internazionale). Il principio della neutralità concorrenziale viene in tal modo rispettato.

Ovviamente è fuori discussione che un software o un codice sorgente possa essere messo a disposizione laddove lʼesistenza di diritti di terzi su beni immateriali lo escluda, come nel caso in cui la Confederazione dovesse acquistare un software di terzi con una licenza che non ne consente la messa a disposizione. Per evitare di creare incertezza giuridica, occorre sottolineare che i diritti di terzi su beni immateriali devono in ogni caso essere tutelati.