Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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Il capoverso 4 crea in casi molto circoscritti la necessaria base legale formale. La fornitura di prestazioni di servizi complementari deve essere consentita solo per corrispondere a un interesse pubblico come quello che sussiste ad esempio nei seguenti casi:
l’utilizzo degli OSS da parte di terzi migliora la collaborazione con la Confederazione;
la diffusione degli OSS contribuisce a creare una comunità di sviluppatori che a loro volta potranno svilupparlo ulteriormente migliorandone la qualità.
La disposizione tiene inoltre conto del principio di proporzionalità. Perché tali prestazioni di servizi possano essere fornite, l’onere deve essere proporzionato. L’aggravio di costi che ne deriva per la Confederazione deve quindi essere proporzionato all’interesse pubblico perseguito. Il principio di proporzionalità implica anche che, rispetto al compito amministrativo originario, le prestazioni di servizi possono essere di portata secondaria.
Infine, per garantire la neutralità concorrenziale è prevista la riscossione di emolumenti a copertura dei costi.
Capoverso 5
La Confederazione può avere interesse a incentivare l’utilizzo di OSS erogando prestazioni di servizi anche senza che si possano o si debbano riscuotere degli emolumenti. In casi eccezionali quindi deve poter rinunciare a riscuoterli, a condizione però di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata. Questo succede soprattutto quando sul mercato non ci sono privati che offrono una determinata prestazione di servizi.
Articolo 11 Open government data
Capoverso 1
Il capoverso 1 dà attuazione al principio «open data by default» come postulato nella strategia OGD. I dati prodotti o commissionati dalle unità amministrative dell’amministrazione federale centrale vanno considerati dati pubblici in formato aperto e, per quanto tecnicamente e giuridicamente possibile, devono essere pubblicati dai proprietari per il libero utilizzo (per il campo di applicazione si veda il commento all’art. 2) e mediante rimando su opendata.swiss. Se ne faciliterà così l’utilizzo da parte di terzi e delle autorità, che non ne sono soltanto fornitrici bensì anche fruitrici.
In quest’ottica, le unità che producono dati dovranno stabilire a priori se i dati prodotti rientrano nel campo di applicazione degli ODG ed eventualmente se possono raccoglierli o produrli nella forma richiesta.
Con la pubblicazione mediante rimando di tutti i dati delle amministrazioni pubbliche su opendata.swiss aumenta l’utilità delle non poche informazioni di elevata qualità già oggi pubblicate, ma difficili da trovare.
Nella prospettiva dell’ottimizzazione continua dell’amministrazione, lo sviluppo e la gestione da parte della Segreteria OGD, aggregata all’Ufficio federale di statistica (UST), di poche e semplici interfacce per la fruizione interistituzionale dei dati gettano le basi per processi di creazione di valore aggiunto moderni e snelli.
Tuttavia, la pubblicazione di OGD non deve essere un compito amministrativo a sé stante, e quindi sulla base del presente articolo nessun ulteriore nuovo dato dovrà essere raccolto, prodotto o preparato unicamente a questo scopo. I dati comunque raccolti o prodotti che rappresentano un valore aggiunto per la società, l’ambiente e l’economia devono invece essere messi a disposizione per il libero utilizzo. È per questo motivo che l’articolo limita il campo di applicazione degli OGD ai dati già presenti all’interno delle unità amministrative salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni. Senza questa restrizione la pubblicazione riguarderebbe anche i dati conformi ai principi OGD che dovrebbero però prima essere digitalizzati, ovvero salvati e strutturati in forma elettronica. A seguito della progressiva digitalizzazione dell’Amministrazione federale66, nel lungo termine questa limitazione non rappresenterà un particolare ostacolo all’attuazione del principio «open data by default».
66 La digitalizzazione è oggetto di numerosi progetti della Confederazione, come la strategia «Svizzera digitale», i progetti e programmi di Governo elettronico, di amministrazione comune dei dati di base della Confederazione, di amministrazione digitale o di attuazione del principio «once only».