Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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La precisazione «che esse raccolgono o producono nel quadro dell’adempimento dei propri compiti legali» indica inoltre che devono essere resi noti come OGD solo i dati che in ogni caso derivano da tale adempimento. Le prestazioni di servizi specifiche per i clienti non rientrano nel principio OGD e la loro fornitura può continuare a essere soggetta a emolumenti. In questo modo è possibile evitare una costosa preparazione dei dati ai fini della loro pubblicazione o comunque a fronte di queste attività si possono comunque incassare emolumenti.

Le indicazioni sulle fonti prescritte da leggi speciali sono l’unica limitazione posta al libero utilizzo. Sono indicazioni poco restrittive e non rappresentano un ostacolo discriminante per l’utilizzo. Inoltre favoriscono la trasparenza. Il rimando a prescrizioni di leggi speciali è di tipo materiale. L’obbligo di fornire indicazioni sulle fonti può pertanto essere anche codificato a livello di ordinanza, non è necessaria una base legale formale.

Capoverso 2

Un’importante finalità degli OGD consiste nel creare vantaggi per l’economia, la ricerca e la popolazione civile, generando così valore aggiunto. Perché questo obiettivo possa essere raggiunto, i dati devono poter essere pubblicati secondo modalità ben definite e liberamente utilizzati. Il capoverso 2 definisce tali modalità, specifiche per gli OGD: la pubblicazione dei dati OGD deve avvenire in maniera tempestiva, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto, e l’ulteriore elaborazione dei dati così pubblicati deve essere gratuita. La gratuità è una caratteristica fondamentale degli OGD, motivo per cui questo principio viene sancito nell’articolo 46a LOGA e diventa quindi vincolante per tutte le unità amministrative e le serie di dati OGD.

Capoverso 3

La linea guida strategica per gli OGD è l’«open data by default». Ciò significa che, fatte salve prescrizioni legali contrarie, i dati prodotti o commissionati dalle unità amministrative centrali vanno considerati dati pubblici in formato aperto e, per quanto tecnicamente e giuridicamente possibile, devono essere pubblicati dai proprietari in forma leggibile da una macchina. Le prescrizioni legali che ostano in maniera vincolante a una pubblicazione conformemente ai principi OGD sono definite al capoverso 3:

a. i dati che in virtù di altri atti normativi non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d’autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali;

È evidente che i divieti di pubblicazione disciplinati da una legislazione speciale non possono essere elusi da una norma trasversale di applicazione generale ed essere svuotati del loro significato e ratio legis. Le disposizioni di leggi speciali che vietano o limitano la pubblicazione di dati o consentono di accedervi solo a condizioni ben specifiche riflettono la reale necessità di proteggere i dati in questione, necessità che nell’ambito della ponderazione degli interessi è stata giudicata superiore rispetto all’interesse della collettività alla pubblicazione dei dati. Tali serie di dati devono conseguentemente essere escluse dal campo di applicazione degli OGD e dal corrispondente obbligo di pubblicazione. I dati personali, ad esempio, soprattutto quelli degni di particolare protezione, sono sostanzialmente esclusi dall’obbligo di pubblicazione secondo il principio OGD per motivi di protezione dei dati. Se la base legale necessaria per il trattamento dei dati prevista dalla legge federale del 19 giugno 199267 sulla protezione dei dati (LPD) ne prevede nel singolo caso la pubblicazione come dati amministrativi pubblici, i dati personali possono tuttavia essere resi accessibili come OGD. Anche l’accesso a dati contenuti in registri ufficiali è disciplinato in basi legali specifiche, ad esempio nell’ordinanza del 17 ottobre 200768 sul registro di commercio (ORC), nell’ordinanza del 23 settembre 201169 sul registro fondiario (ORF), nell’ordinanza del 9 giugno 201770 sul Registro federale degli edifici e

67RS 235.1

68 RS 221.411

69 RS 211.432.1

70 RS 431.841