Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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delle abitazioni (OREA) o nell’ordinanza del 30 giugno 199371 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS). Queste ordinanze settoriali sono state emanate tenendo conto delle circostanze concrete, come la confidenzialità dei dati e il bisogno comunque di accedervi, e non devono essere eluse da una norma trasversale di applicazione generale.

b. i dati la cui preparazione ai fini della messa a disposizione richiede mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale, tecnico o del personale, che sono sproporzionati in particolare rispetto all’utilità dei dati per la società, l’ambiente e l’economia (valore aggiunto).

La messa a disposizione di dati come OGD deve essere un’attività accessoria e deve poter essere realizzata utilizzando risorse interne, in particolare i mezzi finanziari previsti nel preventivo e il personale esistente. Questo è impossibile se i dati, pur essendo fondamentalmente disponibili in forma elettronica, devono prima essere preparati sostenendo costi eccessivi o se la loro messa a disposizione è fattibile solo con l’impiego di mezzi tecnici sproporzionati. Un obbligo di pubblicazione ai sensi del capoverso 1 dell’articolo di legge sugli OGD sussiste solo se la preparazione di questi dati non richiede mezzi supplementari considerevoli. Tra i lavori preparatori determinanti in tal senso rientrano segnatamente l’inserimento di metadati e la conversione in un formato leggibile da una macchina o non proprietario. La messa a disposizione può creare problemi tecnici soprattutto se le serie di dati sono molto grandi. Per questo motivo viene anch’essa considerata un’eccezione specifica. Pertanto ai sensi del capoverso 1 non devono essere pubblicati neanche i dati che in linea di massima sarebbero preparati in maniera conforme ai principi OGD, se la loro messa a disposizione (tecnica) è possibile solo con l’impiego di mezzi sproporzionati. A causa dell’enorme quantità e dell’estrema eterogeneità dei dati dell’Amministrazione federale, la delimitazione tra mezzi supplementari sproporzionati e non sproporzionati va considerata in maniera molto diversa a seconda delle singole specifiche serie di dati. Una norma unitaria dettagliata a livello di legge federale non è pertanto opportuna. Per questo motivo a livello di legge viene sancito solo il principio. In virtù di questo articolo di principio direttamente applicabile, in ogni unità amministrativa la delimitazione può essere fatta sulla base delle circostanze concrete.

Capoverso 4

Per poter essere trovati facilmente, i dati delle amministrazioni pubbliche liberamente accessibili vengono pubblicati mediante rimando su una piattaforma centrale. I dati vengono però di volta in volta messi a disposizione mediante un accesso specifico gestito dall’unità amministrativa competente che ha raccolto o prodotto i dati. Grazie al rimando sulla piattaforma centrale opendata.swiss e alla precisa descrizione dei dati mediante metadati è però possibile avere un quadro centralizzato e preciso dei dati delle amministrazioni pubbliche disponibili nonché delle loro caratteristiche e della loro qualità. Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sulla gestione dei dati a livello nazionale («Programm Nationale Datenbewirtschaftung: Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten zur Führung und Steuerung der Interoperabilitäts-Plattform»). Come si legge in questo rapporto (n. 4.2), l’amministratore svizzero dei dati (Swiss Data Steward SDS) promuove l’interoperabilità riguardo ai dati e ai metadati tra le fonti di dati, i registri e i beneficiari dei dati e sviluppa strumenti e attrezzi per l’armonizzazione e la standardizzazione dei dati, assicura il coordinamento dei compiti di standardizzazione e armonizzazione tra i servizi coinvolti e supporta il modellamento comune dei metadati. Lo SDS è aggregato all’UST e il suo ruolo sotto il profilo operativo è assunto dal servizio d’interoperabilità. La piattaforma OGD sarà parte della piattaforma per l’interoperabilità, motivo per cui il compito di descrivere il contenuto e la forma dei metadati nel settore degli OGD deve anch’esso essere affidato all’UST. I compiti che nel quadro del nuovo modello di governance dell’amministrazione digitale sono stati assegnati alla Cancelleria federale, segnatamente al settore «Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT)», richiedono ai fini del coordinamento, la collaborazione con la Cancelleria federale.

Capoverso 5

La pubblicazione di dati OGD comporta, sotto il profilo del diritto in materia di responsabilità civile, il rischio che i cittadini prendano disposizioni sulla base dei dati pubblicati fidandosi della loro esattezza e che subiscano poi un danno perché i dati erano sbagliati.

71 RS 431.903