Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Le pretese di responsabilità fondate sul principio della fiducia presuppongono che la fiducia su cui il cittadino si è basato sia stata legittimamente riposta. Può essere senz’altro così quando si tratta della pubblicazione di dati dell’amministrazione federale, dopotutto le autorità federali sono tenute a verificare l’esattezza dei dati da loro raccolti e prodotti.
Nel quadro degli OGD questa base di fiducia non deve però essere garantita, soprattutto perché, essendoci l’obbligo di procedere a una tempestiva pubblicazione, non sempre si ha il tempo sufficiente per verificare l'esattezza dei dati. Il capoverso 5 stabilisce quindi che per i dati destinati alla pubblicazione non c’è alcun obbligo di verificare l’esattezza, la completezza o altri requisiti di qualità.
Ciò non significa però che nell’ambito dell’adempimento dei loro compiti legali e nei limiti del quadro legale in vigore le unità amministrative siano in tal modo esonerate dall’obbligo di verificare l’esattezza, la completezza, la plausibilità e altri requisiti di qualità definiti dei dati. Analogamente, non viene esclusa neanche la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali ai sensi della LResp72.
Articolo 12 Servizi elettronici delle autorità
Capoverso 1
La facoltà della Confederazione di impiegare mezzi elettronici per l’adempimento dei propri compiti deriva implicitamente dalla sua competenza materiale nel settore di attività in questione. Inoltre, nella legislazione applicabile ai compiti (principali) si suppone tacitamente che le autorità impieghino gli strumenti di lavoro di volta in volta più idonei.
Il capoverso 1 fornisce al Consiglio federale una base generale per dare alle autorità assoggettate alla LMeCA la disposizione vincolante di gestire i servizi elettronici delle autorità (servizi di base e servizi elettronici) per lʼadempimento dei loro compiti. Nell’Amministrazione federale centrale, che in ogni caso è gerarchicamente subordinata al Consiglio federale, questa disposizione non ha di per sé alcun significato. Il Consiglio federale può in ogni caso dare queste istruzioni ad autorità gerarchicamente subordinate o delegare questa facoltà a un’autorità subordinata (cfr. ad es. gli art. 17 e 18 dell’ordinanza sulla trasformazione digitale e l’informatica; entrata in vigore il 1° gennaio 2021). Diversa è la situazione per le unità dell’Amministrazione federale decentralizzata: con il capoverso 1 si deve creare la base per obbligare anche tali unità decentralizzate a impiegare i servizi elettronici delle autorità, salvo disposizioni legali contrarie. Non in tutti i casi sarà facile stabilire chiaramente se le disposizioni organizzative di un’unità amministrativa decentralizzata prevedono un’autonomia nell’adempimento dei compiti che sia in contrasto con questo obbligo. A tale domanda dovrà essere data risposta caso per caso sul piano interpretativo.
La Confederazione può gestire questi servizi in prima persona oppure affidarne la gestione a terzi. Poiché la gestione dei servizi di base e dei servizi elettronici rappresenta soltanto un aspetto dell’amministrazione ausiliare (attività amministrativa ausiliaria), il ricorso a terzi per l’esecuzione dei lavori non richiede una base legale esplicita.
La presente base legale generale che consente di dichiarare obbligatorio l’utilizzo dei servizi elettronici delle autorità non esclude la possibilità di introdurre ulteriori servizi di base e servizi elettronici già concretizzati in leggi speciali. In questo contesto merita di essere menzionato il portale elettronico di accesso per le imprese «EasyGov.swiss», concepito come servizio elettronico, che troverà la propria base legale nella legge federale sullo sgravio delle imprese73 attualmente in elaborazione. Questa base legale speciale (come anche la futura introduzione di leggi speciali relative a servizi simili) dovrà essere armonizzata con la disposizione generale della LMeCA. Una norma legale di più ampia portata è assolutamente necessaria nei casi in cui è coinvolto lo status giuridico di privati (cpv. 5). Ciò significa tra l’altro che diversi servizi importanti della Confederazione, citati al numero 2.4.3 (eID, SNI, voto elettronico, eHealth, eTrasloco), non possono essere fondati sulla presente disposizione, o comunque
72 RS 170.32
73 In attuazione della mozione 16.3388 Sollberger «Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese».